Detrazioni: biologo nutrizionista sì, osteopata no
di Leonardo Pietrobon
Due parametri e due misure. Questo potrebbe essere il principio che traspare leggendo la C.M. n. 11/E/2014, par. 2.1 e 2.2., in materia di detrazione delle spese mediche.
Nel citato documento di prassi, infatti, in due distinte domande viene chiesta all’Agenzia se sono detraibili le spese per le prestazioni rese dall’osteopata e quelle rese dal biologo nutrizionista. Le soluzioni proposte sono opposte, infatti, per la prima tipologia di spesa non viene ammessa la detrazione, per la seconda categoria di spesa, invece, è riconosciuta la detrazione d’imposta.
L’analisi condotta dall’Agenzia, per il tramite di chiarimenti ricevuti dal Ministero della Salute, parte dalla regola in base alla quale sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni rese da figure professionali sanitarie riconosciute. Fin qui nessuna obiezione, essendo un concetto già espresso nel passato dalla stessa Agenzia (C.M. n. 19/E/2012), tuttavia, il differente trattamento fiscale delle spese si manifesta anche se entrambe le figure “professionali”, quella dell’osteopata e quella del biologo nutrizionista non risultano all’interno dell’elencazione di cui al D.M. 29.3.2001 (pubblicato in G.U. n. 118 del 23 maggio 2001) che individua, proprio, le figure professionali sanitarie qualificate. A mero titolo esemplificativo, si ricorda che rientrano nella “categoria” delle professioni sanitarie riabilitative, ad esempio figure quali:
a) il podologo;
b) il fisioterapista;
c) il logopedista;
d) l’ortottista – assistente di oftalmologia;
e) il terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
f) il tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) il terapista occupazionale;
h) l’educatore professionale.
Il podologo e il biologo nutrizionista, purtroppo, non rientrano nemmeno nelle altre categorie professionali elencate nei restanti articolo del D.M. 29.3.2001, di conseguenza, come anticipato, in prima battuta verrebbe da pensare che, applicando il criteri già espressi nel passato dall’Agenzia, entrambi non permettano di accedere alla detrazione.
Tale interpretazione limitativa, tuttavia, seguendo la tesi dell’Agenzia nella C.M. n. 11/E/2014, può essere facilmente “aggirata” per entrambe le fattispecie.
Infatti, nel caso in cui le prestazioni di osteopatia siano rese da soggetti iscritti a dette professioni sanitarie e tali prestazioni siano riconducibili alle rispettive competenze sanitarie, le spese sostenute risultano essere detraibili. In altri termini, quindi, ciò che conta, ai fini della detraibilità ex articolo 15, co. 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986, è, in prima battuta, il soggetto che eroga la prestazione, ossia una figura professionale sanitaria, e non esclusivamente la prestazione resa. Principio che pare essere confliggente con la stessa disposizione normativa, l’articolo 15, comma 1, lettera c) D.P.R. 917/1986, che prevede la detrazione, in modo generico, di spese sanitaria, spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, omettendo ogni riferimento alla “figura” che rende la prestazione sanitaria.
A differenza di quanto stabilito per l’osteopata, invece, l’Agenzia in riferimento alle spese sostenute per le prestazioni rese dal biologo nutrizionista riconosce la detraibilità delle stesse. Al pari dell’osteopata, infatti, il biologo nutrizionista, pur non essendo una figura professionale sanitaria riconosciuta e rientrante nei concetti di cui al già citato D.M. 29.3.2001, viene equiparato alle figure professionali sanitarie, in quanto:
- può autonomamente elaborare e determinare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati;
- è una figura professionale inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute.
Di conseguenza, le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, sono detraibili, in quanto rientranti nel concetto di spese sanitarie di cui alla già citata lett. c) dell’articolo 15 D.P.R. 917/1986.
Da un punto di vista “operativo”, l’Agenzia ricorda che ai fini della detrazione, il documento comprovante la spesa in questione deve attestare la specifica attività professionale prestata e la descrizione della prestazione sanitaria resa, nel pieno rispetto del concetto generale “natura, qualità e quantità della prestazione”, oltre al codice fiscale del soggetto beneficiario.
Fortunatamente, l’Agenzia conclude affermando che al pari delle altre prestazioni rese da figure professionali sanitarie, l’Agenzia ricorda che, ai fini della detraibilità della spesa, anche per quelle rese dal biologo nutrizionista non è necessaria la prescrizione medica.