27 Maggio 2014

Detrazioni del 50 e 65% anche con finanziamento

di Nicola Fasano
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Spese per il recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico detraibili anche in caso di pagamento effettuato direttamente dalla società di finanziamento. L’Agenzia delle entrate, con i chiarimenti resi nella circolare 11/E/2014 ha, fra l’altro, finalmente espresso in via ufficiale tale interpretazione, dettando le condizioni in presenza delle quali la detrazione può essere fruita. Si tratta di un chiarimento atteso, soprattutto ora che il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio è pari a 96.000 euro e il sostenimento di tali rilevanti oneri necessita spesso dell’erogazione di un finanziamento.

Nel caso in cui il prestito venga erogato dalla finanziaria al contribuente che poi con la somma ricevuta provvede al pagamento delle spese, in presenza di tutte le condizioni necessarie per fruire dell’agevolazione, non ricorrono particolari criticità, in quanto, il bonifico è effettuato dal soggetto interessato alla detrazione che potrà essere fruita nell’anno di esecuzione del bonifico, a nulla rilevando i rapporti “interni” fra contribuente e finanziaria.

Con la circolare 11/E/2014, l’Agenzia delle entrate è arrivata a conclusioni sostanzialmente analoghe anche nel caso in cui il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente. Quest’ultimo, secondo le Entrate, può fruire della detrazione per gli interventi in esame a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4% (secondo il disposto dell’art. 25 del DL n. 78 del 2010) e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico.

Anche in questo caso, peraltro, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria al fornitore della prestazione, restando in sostanza ininfluenti i rapporti fra il contribuente e la società che ha erogato il prestito, che danno luogo in definitiva a mere movimentazioni finanziarie.

Rimane ferma, ovviamente, la necessaria sussistenza degli altri presupposti per la fruizione delle detrazioni.

Viene pertanto confermata e puntualizzata la presa di posizione di alcune direzioni regionali in esito a istanze di interpello sul tema.

Peraltro, nel caso in cui la società finanziaria non abbia eseguito il bonifico correttamente (per esempio omettendo il richiamo alla normativa agevolativa) dovrebbe essere applicabile il principio espresso dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 55/E/2012 secondo cui è possibile ripetere il pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%. Fermo restando che, in tal caso, l’anno di sostenimento della spesa è da ritenersi quello in cui è stato eseguito i bonifico “corretto”.

E chiaro che per effetto del nuovo pagamento, nell’ambito della propria autonomia negoziale, le parti potranno definire le modalità di restituzione alla finanziaria dell’importo originariamente pagato.