Accettazione dell’incarico di sindaco di società in crisi – valutazioni preliminari
di Luca Dal Prato
Nei mesi di aprile e maggio può capitare che le assemblee convocate per l’approvazione di bilancio siano chiamate a nominare o rinnovare l’organo di controllo, sia esso collegio sindacale o sindaco unico. In questi casi si potrebbe tuttavia verificare la particolare circostanza in cui una società, obbligata a nominare o rinnovare l’organo di controllo, pur difettando del requisito di continuità aziendale, sia al contempo caratterizzata da circostanze idonee a far propendere, nel breve periodo, al recupero della continuità aziendale.
In questo caso, nel momento che precede la nomina, il candidato sindaco sarà tenuto ad attivarsi con particolare attenzione per valutare la rischiosità dell’incarico e la capacità di svolgere diligentemente il proprio lavoro, in relazione alla dimensione e organizzazione del proprio studio, all’ampiezza dell’incarico di controllo e alla dimensione della società controllata.
Sotto questo profilo, infatti, considerato che il codice civile nulla dispone in merito alle attività di valutazione che il collegio sindacale deve porre in essere prima della nomina o dell’accettazione, può essere utile fare riferimento alle attività preliminari previste per l’accettazione dell’incarico di revisione legale dei conti, con particolare riferimento all’articolo 10 del DLgs. 39/2010 “Indipendenza e obiettività”, al Principio di revisione internazionale (ISA) 220 e, anche, alle Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, pubblicate nel febbraio 2012 dal CNDCEC.
Considerato che la giurisprudenza che si sta consolidando in questi anni riconosce ai sindaci ruoli e responsabilità sempre più estese, è opportuno che i sindaci, già nella fase di candidatura, svolgano un’accurata analisi sulla società e formalizzino quanto svolto in appositi documenti, con particolare riferimento alle prospettive di continuità economica della società.
Per questo motivo, laddove il candidato sindaco ravvisi un rischio di crisi aziendale, dovranno essere utilizzati indicatori che possano individuare eventuali criticità, come le tempistiche di pagamento dei fornitori e di incasso dai creditori, i rapporti con le banche, le cause legali in corso da parte di creditori, oppure i pagamenti del personale dipendente e i relativi licenziamenti. Se da questi indicatori emerge una situazione di squilibrio, è opportuno che il candidato sindaco si attivi per comprendere, anche attraverso colloqui con il management, se si tratta di una fase transitoria e non funzionale, come una momentanea situazione di scarsa produzione di reddito o, diversamente se si tratta di una situazione tale da compromettere, in futuro, il regolare soddisfacimento delle obbligazioni sociali con normali mezzi di pagamento.
Determinante, in questi casi, può risultare l’analisi del risultato civilistico dell’esercizio, da raffrontare anche con quello fiscale.
Non è infatti da escludere che questi due valori abbiano segni opposti e che, ad utili di bilancio piuttosto esigui, corrispondano perdite fiscali che, ai sensi dell’articolo 2, comma 36-decies del Decreto Legge 138/2011 potrebbero far scattare la disciplina delle società di comodo, con pesanti aggravi finanziari per la società.
A seguito delle novità introdotte dal Decreto Legge 138/2011 infatti, se nel triennio precedente al periodo d’imposta di riferimento si sono verificate queste condizioni alternative:
- per tre periodi consecutivi hanno dichiarato una perdita fiscale;
- per due anni hanno dichiarato una perdita fiscale e nel terzo un reddito inferiore a quello minimo,
l’IRES è dovuta con una maggiorazione dell’aliquota del 10,5%, per un totale del 38%. Laddove questa situazione si sia già verificata o si possa concretizzare nel breve periodo, è opportuno valutare la sussistenza dei requisiti di continuità aziendale e le eventuali cause disapplicative della disciplina delle società non operative, anche attraverso la presentazione di un interpello, per non aggravare ulteriormente una situazione di crisi aziendale che potrebbe diventare irreversibile.
Se, invece, il bilancio della società presentasse già risultati negativi, il candidato sindaco dovrebbe valutare se il patrimonio netto sarà sufficientemente consistente a far fronte a future perdite di capitale, tenendo in considerazione quanto disposto dagli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, per le società per azioni e dagli articoli 2482-bis e 2482-ter per le società a responsabilità limitata, i quali richiamano specifici interventi dell’assemblea, dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo.
In particolare, l’art. 2482-ter c.c. prevede che “se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal n. 4) dell’art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E’ fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società”. Se, quindi, la perdita non viene ridotta a meno di 1/3, l’assemblea che approverà il bilancio sarà chiamata a deliberare i necessari interventi da intraprendere, tra cui trasformare la società in altra forma giuridica.
Tuttavia, è opportuno che i sindaci tengano in considerazione il recente orientamento contenuto nello Studio del Notariato n. 892-2013 che affronta, tra l’altro, il rapporto che si crea fra:
- la nuova disciplina del capitale sociale delle SRL, dopo le modifiche dell’articolo 2463 del Codice civile – come introdotte dal DL 76/2013, e
- la disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite superiori ad 1/3 contenuta all’articolo 2482-ter del Codice civile.
Secondo lo Studio del Notariato, le società che hanno un capitale pari o superiore a 10.000 Euro e che registrano perdite che obbligano a convocare l’assemblea dei soci per i necessari interventi, potrebbero non ripristinare il capitale originario ma limitarsi ad aggiornare il suo valore a quello risultante a seguito della riduzione per la perdita d’esercizio. Ad esempio, se ora il capitale sociale di una SRL può essere come minimo di 1 Euro, i soci di una SRL con capitale sociale di 10.000 Euro ed una perdita di 6.000 Euro, potrebbero decidere di abbattere il capitale sociale per la copertura della perdita d’esercizio da 10.000 a 4.000 Euro e, anziché ricostituirlo nella misura di almeno i precedenti 10.000 Euro, potrebbero decidere di modificare lo Statuto della società fissando la misura del capitale sociale proprio nei residui 4.000 Euro. Il tutto nel rispetto di quanto disposto anche dai successivi commi 4 e 5 dell’articolo 2463 del Codice civile (in merito si veda il precedente intervento di F. Landuzzi “Perdite e capitale sociale nelle SRL: possibile ripartire con 1 Euro” in Euroconference news del 3 marzo 2014).
In conclusione, nel caso di società in crisi, il candidato sindaco sarà chiamato a svolgere un’approfondita analisi della società già nella fase di accettazione dell’incarico e, nel caso in cui accetti la propria nomina, il proprio ruolo non potrà limitarsi alle formali verifiche contabili, ma dovrà essere ampliato a tutta la gestione sociale, con particolare riferimento al contenuto della gestione e al corretto operato delle figure in posizione apicale, quindi non soltanto degli amministratori ma anche di altre figure come i dirigenti della società, concentrando la sua attenzione anche su operazioni che potrebbero dissimulare la perdita di capitale.