La circolare n. 9/E “allarga” il bonus dipendenti
di Luca VannoniDopo i primi chiarimenti di “sistema” contenuti nella circolare 8/E del 28 aprile 2014, l’Agenzia dell’Entrate torna ad affrontare, questa volta in modo capillare, il credito IRPEF, introdotto per il 2014 dal DL 24 aprile 2014 n.66, mediante la circolare 14 maggio 2014, n. 9/E.
La circolare, in particolare, affronta, nella forma della domanda – risposta, molti dei dubbi sorti, e non chiariti dal precedente provvedimento, suddividendoli in 4 macro aree:
- soggetti beneficiari,
- calcolo del credito,
- coordinamento con altre misure agevolate
- e altre questioni.
Analizziamone gli aspetti più interessanti.
Riguardo ai soggetti beneficiari, dopo aver chiarito che il credito spetta anche a soggetti fiscalmente non residenti in Italia e titolari di redditi imponibili nel nostro Stato e che il credito è rapportato ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro, l’Agenzia delle Entrate regolamenta la fruizione del credito per i percettori di ammortizzatori sociali, in quanto compatibili con la misura fiscale essendo redditi, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6 del TUIR, della stessa categoria di quelli sostituiti: l’ente erogatore dovrà riconoscere in via automatica il credito, avvalendosi dei dati a propria disposizione riguardante i redditi percepiti. La parte più interessante, più che sull’applicabilità su tali redditi, riguarda la possibilità di applicare il credito sulla base dell’erogazioni effettuate nel corso del 2014, anche in assenza di prestazione di lavoro, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità.
In ottica estensiva, il credito è considerato applicabile anche nel caso degli interessi per i crediti di lavoro e della rivalutazione (art. 429c.p.c.), purché spettino le detrazioni per lavoro (anche in questo caso, a prescindere che vi sia stata una prestazione di lavoro nel corso del 2014).
Volgendo lo sguardo all’applicazione del credito, la regola è rappresentata dal riproporzionamento in base al numero di giorni lavorati nel corso del periodo di paga, fermo restando la possibilità di ripartire l’importo del credito in base al numero dei periodi di paga in cui il credito stesso è erogato per gli affezionati agli 80 euro: per i rapporti di lavoro che si protraggono per tutto l’anno 2014, l’importo del credito di 640 euro potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014.
In caso di precedenti rapporti di lavoro diviene fondamentale la certificazione CUD ai fini delle verifiche: se il nuovo assunto non la trasmette al nuovo datore di lavoro, il sostituto d’imposta è tenuto a determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione, fermo restando che il nuovo assunto è tenuto a comunicare al sostituto stesso di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito, ad esempio perché sommando i redditi derivanti dai due rapporti di lavoro ha un reddito complessivo superiore a quello che consente il relativo riconoscimento.
Anche nel caso di rapporti contemporanei, come spesso capita con le collaborazioni coordinate e continuative, il ruolo fondamentale per l’applicazione del bonus è individuato nel lavoratore, tenuto a comunicare la presenza di altri redditi, sia per non duplicare il bonus, sia per verificare che non vi sia un superamento del limite massimo di reddito.
Per effettuare eventuali recuperi, non è necessario attendere il conguaglio fiscale di fine anno: il sostituto d’imposta, in presenza di variazioni del reddito o delle detrazioni per le somme che il sostituto corrisponde durante l’anno, nonché a fronte dei dati di cui entra in possesso, potrà effettuare il ricalcolo del credito e recuperarlo, in via anticipata rispetto al conguaglio, nei periodi di paga successivi a quello di erogazione del credito.
Riguardo ai limiti massimi per il bonus, anche i redditi assoggettati a cedolare secca devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del credito. Attenzione alle somme detassabili per incremento di produttività, con aliquota secca del 10%: non devono essere computate nel reddito complessivo al fine di calcolare il limite di 26.000 euro. Tuttavia, secondo l’Agenzia dell’Entrate, fermo restando la possibilità per i percettori di chiedere l’applicazione della tassazione ordinaria, “ad evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva per incrementi di produttività, in coerenza con la ratio della norma richiamata, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti”.