Oneri finanziari deducibili nelle operazioni di leveraged buy out
di Fabio Landuzzi
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella sentenza n. 1527 del 14 febbraio 2014affronta il tema della deduzione degli interessi passivi, e degli oneri finanziari e straordinari accessori, sostenuti da una società in conseguenza di una operazione di leveraged buy out (in breve, “Lbo”) di cui la stessa è stata oggetto per effetto del cambiamento della sua compagine societaria con l’ingresso di fondi di investimento i quali hanno finanziato l’operazione ricorrendo in parte all’accensione di debiti con il sistema bancario; tali debiti, ed i relativi oneri, sono quindi confluiti infine nel bilancio della società “obiettivo” per effetto della avvenuta fusione per incorporazione della società veicolo nella società operativa “obiettivo” secondo lo schema negoziale tipico delle operazioni di acquisizione societaria di questo tipo che prevedono appunto il ricorso alla leva finanziaria.
La contestazione sollevata dai verificatori nel caso di specie era riferita ad una presunta connotazione elusiva dell’operazione; per cui, invocando l’applicazione dell’art. 37-bis del Dpr 600/1973, l’Amministrazione Finanziaria intendeva negare la deduzione di questi oneri finanziari e straordinari ai fini della determinazione del reddito imponibile della società.
La CTP di Milano, nel rigettare l’accertamento ed accogliere quindi il ricorso del contribuente, ha negato che l’operazione di Lbo avvenuta nel caso di specie potesse presentare profili di natura elusiva. Alla base dell’operazione vi era infatti una reale ragione economica rappresentata dal mutamento della compagine sociale e quindi del capitale di controllo della società “obiettivo”. Il Fondo di investimento che, per mezzo di tale operazione, ha acquisito il controllo della società ha quindi apportato nuovi capitali, ha funto da garante per l’ottenimento di nuovi finanziamenti, il cui scopo non era peraltro circoscritto al solo servizio dell’operazione di Lbo, bensì anche alla ristrutturazione del precedente debito che già gravava sul gruppo di imprese obiettivo dell’acquisizione.
Non solo: è stato osservato dai Giudici milanesi come ulteriori elementi meritori di attenzione erano rappresentati dal fatto l’operazione é avvenuta fra soggetti terzi, tra loro indipendenti, secondo condizioni di mercato, senza utilizzo di anomale strutture societarie, determinando un indubbio e reale mutamento degli assetti societari. Ovvero, sono stati riscontrati fatti idonei a dimostrare che l’operazione di Lbo aveva un’evidente ragione imprenditoriale sottostante, e che la stessa non è stata affatto eseguita al solo o prevalente scopo di pervenire ad un risparmio fiscale.
I Giudici milanesi opportunamente osservano anche che nel valutare in modo oggettivo e complessivo queste operazioni, non si può ignorare le modalità con cui sono soliti lavorare i Fondi di investimento, i limiti a cui tali enti sono soggetti anche in termini di trasparenza delle informazioni a tutela degli interessi dei propri investitori; per cui, è del tutto usuale e fisiologico l’uso di veicoli societari funzionali, secondo lo schema giuridico tipico del Lbo, a portare a termine le operazioni di acquisizione societaria le quali implicano il necessario intervento, in tutto od in parte di banche finanziatrici. La conseguenza di ciò é che i relativi oneri finanziari e straordinari sono deducibili ai fini fiscali, anche avuto riguardo alla quota di essi che è connessa alla ristrutturazione del debito pregresso, poiché si tratta di “costi strettamente inerenti alla gestione societaria e, come tali, deducibili senza limitazione”.