8 Maggio 2014

Spese mediche, occhio ai rimborsi

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
Scarica in PDF

In tempo di dichiarazioni dei redditi si affrontano necessariamente quelle delle persone fisiche, sia nel proprio diretto interesse o dei familiari/amici stretti, sia nell’interesse dei diversi clienti presenti in studio (si pensi alle dichiarazioni dei soci). Per il “mondo” delle persone fisiche è inutile negare che nel corso dell’anno l’attenzione è ridotta al minimo e spesso e volentieri anche in sede di dichiarazione si procede sulla base di automatismi e reminescenze del passato. Questo è un errore, che potrebbe far nascere anche spiacevoli equivoci, soprattutto se si considera che proprio tali tipologie di dichiarazioni sono le più esposte ai controlli fiscali, posto che l’articolo 36-ter del DPR 600/73 è specifico nell’evidenziare che tra gli aspetti cui è dedicato un ruolo preliminare è ricoperto dal comparto degli oneri deducibili e detraibili. Il citato articolo 36-ter è agevolato da una serie di informazioni conosciute all’amministrazione finanziaria, che dispone di molteplici canali informatici relativi proprio ai benefici fiscali. Ad esempio, gli istituti di credito comunicano l’entità dei mutui e dei relativi interessi pagati; le assicurazioni l’entità dei premi assicurativi, anche finalizzati alla previdenza complementare; i vari enti e casse previdenziali, comunicano l’entità dei contributi versati; vi è totale tracciabilità dei bonifici effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o del risparmio energetico. Inutile dire che tale mole di informazioni serve anche ai fini del redditometro, cui peraltro i quadri E del modello 730 e RP di Unico contribuiscono relativamente alle spese non già conosciute dal fisco (come nell’ipotesi classica degli scontrini farmaceutici).

Alcune informazioni, poi, hanno in se un tecnicismo molto sottile per la relativa modalità dichiarativa, che se errata conduce ad un facile recupero dell’onere in questione. Trattasi di una previsione normativa della finanziaria del 2007 in base alla quale si prevede che gli enti o casse con finalità assistenziale devono comunicare all’anagrafe tributaria i dati completi afferenti i rimborsi effettuati, con evidenziazione degli importi erogati e dei soggetti destinatari. È evidente, dunque, il fine della norma: nei confronti di tutti i contribuenti che hanno ricevuto un rimborso delle spese mediche, qualora dovesse essere attivato il controllo formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, il fisco sarà agevolato nel riscontro dell’esatta applicazione della normativa di riferimento.

Ed è proprio tale normativa ad essere di difficile applicazione pratica. In linea generale, gli oneri sostenuti dal contribuente e poi rimborsati allo stesso non danno diritto ad un beneficio fiscale: il contribuente, infatti, deve essere inciso dall’onere, evento che in caso di rimborso non si verifica. Inoltre, se il rimborso avviene in periodi d’imposta successivi è necessario procedere alla tassazione separata (con facoltà di opzione per la tassazione ordinaria).

Nell’ambito delle spese mediche non sempre però in presenza di un rimborso non si detrae. Anzi, spesso accade esattamente il contrario. Per quanto riguarda le spese non detraibili, non devono essere indicate alcune spese sanitarie sostenute e che hanno dato diritto a un rimborso da parte di terzi, come per esempio:

  • spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
  • spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi versati dal sostituto o dal sostituito a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che fino a un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20 non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.;
  • le spese sanitarie eventualmente rimborsate ai soci di società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della legge 15/4/1886, n. 3818, a fronte di versamento di contributi associativi per i quali il socio fruisce della detrazione prevista dall’art. 15, c. 1, lett. i-bis), T.u. 917/86.

Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente (dunque restano detraibili):

  • le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati;
  • le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato.

Qual è la differenza? Nelle ipotesi di detraibilità, il rimborso è scaturito da assicurazioni sanitarie che non hanno mai recato un beneficio fiscale al contribuente. L’equazione è la seguente: assicurazione senza beneficio = spesa medica rimborsata comunque detraibile.

In tale contesto un ruolo particolare hanno gli enti e le casse esistenti nell’ambito del lavoro dipendente, che come visto in precedenza non danno diritto alla detrazione in corrispondenza di premi che non hanno formato reddito di lavoro dipendente, fino ad un importo massimo di 3.615,20 euro. La non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro significa, di fatto, aver fruito di una deduzione e dunque di un beneficio fiscale per il premio versato. In ottemperanza alla predetta equazione, essendoci il beneficio, le spese mediche rimborsate non sono detraibili. Cosa accade però se il premio versato agli enti è superiore al limite di 3.615,20 euro? Le informazioni si ricavano dal CUD circa l’entità dei premi versati. Se si verifica tale ipotesi, si “riapre” una possibilità di detrazione per la parte di spesa medica proporzionale al premio “tassato” nell’ambito del lavoro dipendente (circolare dell’agenzia delle entrate n. 50 del 14 maggio 2002). Ad esempio, nel caso di contributi versati al fondo pari a 4.500,00 euro e di spese sanitarie rimborsate pari a 3.000,00 euro sarà necessario procedere nel seguente modo:

  • l’ammontare dei contributi che ha concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente è pari ad 884,80 euro (4.500,00 – 3.615,20, ossia l’eccedenza rispetto al limite di contributi che non forma reddito) e rappresenta il 19,66% del totale dei contributi versati (il rapporto è 884,80/4.500,00);
  • tale percentuale del 19,66% deve essere applicata alle spese sanitarie rimborsate (3.000,00) per individuare l’importo fruibile in deduzione o rispetto al quale calcolare la detrazione che risulta, nell’esempio considerato, pari a 589,80 euro. Quest’importo, dunque, potrà essere legittimamente sommato alle altre spese mediche del contribuente, fruendo del beneficio fiscale.

In merito appare utile richiamare quanto precisato dall’amministrazione finanziaria circa il FASI (risoluzioni n. 114 del 2003, n. 78 del 2004 e n. 167 del 2005, nonché circolare n.24 del 2004), fondo oltremodo diffuso che effettua prestazioni sanitarie a favore dei dirigenti di imprese, sia in servizio che in pensione. Tali chiarimenti, infatti, sono il perfetto sunto della modalità da seguire per comprendere la corretta detrazione ed evitare noie con l’Agenzia delle Entrate. Ebbene, se ne ricava che mentre per i dirigenti in servizio, trovando applicazione in relazione ai premi versati la predetta disciplina di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a 3.615,20 euro, l’eventuale rimborso lascia il diritto alla detrazione solo in proporzione alla quota parte dei premi che hanno formato reddito, per i dirigenti in pensione, invece, indipendentemente dal rimborso la detrazione resta sempre piena, non trovando mai applicazione la descritta disciplina della concorrenza al reddito dei premi versati. Infatti, i premi versati al FASI per i dirigenti in pensione non sono mai individuali, ma sempre collettivi e non permettono di applicare la norma di cui all’art. 51, c. 2, lett. a) del Tuir, confluendo appieno nel reddito di pensione. Essendo pertanto tutti i contributi non dedotti, deriva che per i dirigenti in pensione le spese mediche rimborsate sono sempre interamente detraibili.

In definitiva, è importante comprendere il meccanismo di funzionamento del Fondo e rispondere all’equazione in precedenza esposta: se il premio/contributo non è stato dedotto (essendo pertanto tassato come reddito di lavoro dipendente o di pensione), la detrazione resta piena. In alternativa, o non si detrae o si detrae in proporzione alla quota tassata. Fatto questo, il controllo 36-ter non recherà spiacevoli sorprese.