Le modifiche alle istruzioni del quadro RW
di Ennio Vial
Lo scorso 4 aprile è stato diffuso il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Prot. 48.537/2014 che ha introdotto alcune modifiche ai modelli e alle istruzioni del Modello Unico Persone fisiche. Alcune novità riguardano le istruzioni al quadro RW. Vediamo di approfondirle con qualche commento.
Innanzitutto, è stata recepita la novità introdotta dalla L. 50/2014 di conversione del D.L. 4/2014 che ha reintrodotto la soglia dei 10 mila euro ma solamente per i depositi ed i conti correnti bancari. In sostanza, si tratta dell’art. 4-bis del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.
Senza soffermarci sul tema che è già stato oggetto di approfondimento in un precedente intervento, ci limitiamo in questa sede ad evidenziare come l’inserimento della precisazione nelle istruzioni, abbia dipanato ogni dubbio in merito alla entrata in vigore della disposizione già in relazione al Modello Unico 2014 e quindi per il periodo di imposta 2013.
Oltre alla soglia dei 10 mila euro, una modifica ha riguardato anche la casella numero 1 del modello dove si deve indicare il titolo a cui si detiene l’investimento.
In precedenza erano presenti 4 codici:
- il codice 1 per la “piena” proprietà;
- il codice 2 per l’usufrutto;
- il codice 3 per la nuda proprietà;
- il codice 4 per gli altri diritti reali.
La modifica ha riguardato l’ultimo codice che è stato ora rinominato più semplicemente in “altro” con indicazione, tra parentesi, degli “altri diritti reali” e del “beneficiario del trust”. Si tratta di una elencazione non esaustiva (è infatti presente un eccetera).
L’innovazione, a ben vedere, allinea il quadro RW delle persone fisiche a quello degli enti non commerciali dove il codice 4 continua a riferirsi ad “altro diritto reale”, ma sin dall’inizio era presente il codice 5 denominato genericamente “trust” che ragionevolmente rappresenta il caso del beneficiario del trust.
Rimane invece immutato il quadro RW delle società di persone dove il codice 4 reca la denominazione “altro diritto reale”. In questo caso si ritiene di estendere legittimamente le conclusioni cui si è giunti per la persona fisica.
Come precisato nel provvedimento del Direttore, sebbene la normativa antiriciclaggio si riferisca esplicitamente soltanto alle persone fisiche, ai fini dell’obbligo di compilazione del quadro RW, lo status di “titolare effettivo” è riferibile anche agli altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, e cioè agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia.
Una ulteriore modifica attiene alla casella 2 del quadro RW dove si deve indicare il codice 2 nel caso in cui si tratti della dichiarazione compilata dal titolare effettivo. Ebbene, a pagina 35 delle istruzioni, con riferimento alle istruzioni dei righi da RW1 a RW5 nella colonna 2 dopo le parole “se il contribuente risulta il titolare effettivo” sono eliminate le parole “delle attività detenute per il tramite di soggetti esteri”.
La modifica è volta a ricomprendere in sostanza anche il caso del titolare effettivo di trust residenti.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla C.M. 38/E/2013, infatti, l’ipotesi del titolare effettivo trova applicazione nei seguenti casi:
- titolare effettivo di trust estero;
- titolare effettivo di trust residente;
- titolare effettivo di partecipazioni paradisiache e non.
Ebbene, la mancata inclusione nel codice 2 del trust italiano era stata vista dal sottoscritto come una linea sottile per distinguere il trust non residente da quello residente che sarebbe stato poi identificato dal codice fiscale della casella 20. In realtà si trattava probabilmente di una semplice svista.