Per l’inserimento negli elenchi del 5 per mille c’è tempo fino al 7 maggio
di Guido MartinelliMarta Saccaro
Il prossimo 7 maggio scade il termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la richiesta per essere inseriti nell’elenco dei possibili destinatari del contributo del 5 per mille dell’Irpef da parte dei cosiddetti “enti del volontariato” (organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991, Onlus, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati previsti per le Onlus) e delle associazioni sportive dilettantistiche. Con la circolare n. 7/E del 20 marzo 2014 l’Agenzia delle Entrate ha precisato le tempistiche da seguire e gli adempimenti da rispettare per quest’anno.
In realtà, è ormai da diverse edizioni che il “5 per mille” rinvia a quanto stabilito dal DPCM del 23 aprile 2010, aggiornando opportunamente termini e scadenze. E qui nasce la prima considerazione. Non si riesce infatti a comprendere come mai questo beneficio, giunto ormai quest’anno alla nona “riedizione” cavalcando sempre un onda di grande interesse (dagli ultimi dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle scelte effettuate nel corso del 2012 è emerso che sono stati circa 34.500 gli enti del volontariato destinatari del contributo per un totale di circa 260 milioni di euro da distribuire) non sia riuscito mai a trovare, in tutti questi anni, una definizione stabile che consentisse di elevare il contributo a norma di sistema. E la constatazione resta tanto più amara quanto più si considera che è bastata una sola edizione per rendere definitivo il contributo del 2 per mille dell’Irpef ai partiti politici.
Dalla “precarietà” del contributo discende poi un’ulteriore serie di considerazioni di carattere operativo. Si pensi, ad esempio, al fatto che proprio perché la norma non è stabile ma rinnovata di anno in anno, per ogni nuova edizione gli enti interessati devono presentare una nuova richiesta e non vale quella fatta negli anni precedenti. In più, il sistema stesso, che prevede di fare la domanda entro il 7 maggio e poi di confermarla con un’autocertificazione da spedire per posta raccomandata a.r. entro il 30 giugno induce facilmente gli interessati in errore. Già è difficile ricordarsi un adempimento, figuriamoci due! E poi perché l’obbligo di presentazione esclusivamente telematica della richiesta di inserimento negli elenchi? Chi non ha dimestichezza con il computer è costretto a rivolgersi ad un professionista sostenendo l’inevitabile spesa per il servizio…
Non si comprende poi come mai, nonostante, come detto, siano due comunicazioni da trasmettere per richiedere e confermare la richiesta di inserimento negli elenchi dei destinatari del contributo, in nessuno dei moduli sia prevista la possibilità di indicare il codice IBAN. Con il rischio che si allunghino i tempi per l’incasso delle somme spettanti qualora l’Agenzia delle Entrate non sia in altro modo a conoscenza dei dati per l’accredito (ricordiamo, in proposito, che il modulo per la comunicazione dell’IBAN si può prelevare sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate). Si dirà che tra il momento in cui viene fatta la richiesta per l’inserimento negli elenchi e quello in cui avviene la distribuzione dei fondi può passare anche qualche anno e, magari, l’ente ha cambiato banca (e, di conseguenza, IBAN). Però se questo non accade (e salva comunque la possibilità di comunicare le variazioni) si potrebbe risparmiare un bel po’ di tempo!
La questione che desta la maggiore perplessità è però quella legata alla cosiddetta “remissione in bonis”. E’ infatti previsto che qualora venga effettuato qualche errore nella procedura di invio delle comunicazioni (ad esempio, se l’istanza telematica non è presentata o è presentata in ritardo o se alla raccomandata non è allegato il documento di identità del legale rappresentante e così via) è possibile effettuare la regolarizzazione entro il 30 settembre pagando 258 euro di sanzione con il modello F24. Se la possibilità di correggere gli errori, introdotta solo dal 2012 con il D.L. n. 16, è stata salutata con favore dagli addetti ai lavori, non si condivide però la scelta di addebitare una sanzione. Non si tratta, infatti, in questo caso, di comunicazioni relative a dati fiscali ma soltanto della richiesta di inserimento in un elenco organizzato dall’Agenzia delle Entrate. Non si trova quindi la giustificazione di una sanzione che è quella prevista dall’art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471, in relazione a violazioni di carattere tributario!
Con tutti questi dubbi, il 5 per mille prosegue comunque il proprio cammino. Per dovere di cronaca, ricordiamo, infine, che, oltre agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche i soggetti Irpef potranno scegliere di firmare anche per gli enti della ricerca scientifica e università, gli enti della ricerca sanitaria, le attività sociali svolte dal comune di residenza. È inoltre prevista la possibilità di finanziare anche le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.