Liquidarsi per sfuggire dalle comodo
di Giovanni Valcarenghi
Si avvicina il momento di affrontare la dichiarazione dei redditi e, per i soggetti societari, va certamente superato lo scoglio delle società di comodo, questione che da qualche anno riveste una importanza elevatissima, confermata anche per il 2013 visto il perdurare dello stato di crisi.
Le vie d’uscita dal regime sono ormai a tutti note: cause di esclusione, cause di disapplicazione ed interpello disapplicativo, con speranza di accoglimento. È risaputo che nelle cause di esclusione e disapplicazione difficilmente si trova la “via di fuga” per i piccoli soggetti, specialmente per coloro che svolgono attività di gestione (si pensi alle immobiliari di locazione) o che sono bloccati a causa delle difficoltà di mercato ( si pensi alle immobiliari di rivendita).
Spesso, allora, viene la tentazione di utilizzare una causa di disapplicazione che segna anche la fine della vita societaria, vale a dire l’assunzione dell’impegno ad estinguere l’ente (già in liquidazione), cancellandolo dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva a quella che si presenta, con assegnazione dei beni ai soci.
Proprio su tale aspetto si volevano concentrare alcune riflessioni, poiché la vicenda ha contorni tutt’altro che definiti. Innanzitutto, vale la pena di precisare che tale causa di disapplicazione vale sia per le società non operative (quelle con ricavi inferiori a quelli ottenuti dal test di operatività) che per quelle in perdita sistemica. In secondo luogo, torna utile aggiungere che coloro che assumono tale impegno alla cancellazione della società ottengono la disapplicazione per il periodo di imposta in corso alla data di assunzione dell’impegno stesso (che coincide con il momento di presentazione della dichiarazione dei redditi che contiene la barratura della casella del quadro RS), per il periodo precedente e per quello successivo, anche se fosse l’unico periodo di liquidazione, ai sensi dell’articolo 182 del TUIR.
Fin qui tutto bene, anche se non possiamo tacere il fatto che esistono due punti mai chiariti dall’amministrazione finanziaria: il primo attiene al momento in cui verificare lo stato di liquidazione della società, il secondo all’efficacia della causa di disapplicazione per le società in perdita sistemica.
In relazione al primo aspetto, c’è da capire se la società che barra la casella deve essere già in liquidazione nel corso dell’anno 2013, oppure se può attivare la procedura anche nel 2014, purché prima del 30.09.2014. Chi scrive ritiene che sia più tranquillizzante aderire alla prima soluzione, per evitare l’effetto che si genera ove si ritenesse di preferire la seconda, come dimostrato dalla tabella che segue (si faccia riferimento alla presentazione di UNICO 2014 e si supponga che la società sia cancellata il 31.08.2015).
Inizio della liquidazione |
Periodo di assunzione dell’impegno |
Periodo antecedente |
Periodo successivo |
01.04.2013 | 01.01.14 – 31.12.14 | 01.04.13 – 31.12.13 | 01.01.15 – 31.08.15 |
01.04.2014 | 01.04.14 – 31.12.14 | 01.01.14 – 31.03.14 | 01.01.15 – 31.08.15 |
Nella seconda ipotesi l’anno 2013 rimane interessato dalla disciplina delle comodo e questo appare onestamente non coerente.
Il secondo problema attiene alle società in perdita sistematica, in relazione alle quali il Provvedimento del 11.06.2012 prevede che la causa di disapplicazione debba essere riscontrata in uno dei tre anni che compongono il triennio storico di osservazione. Se così fosse anche per questa ipotesi, sarebbe veramente difficile ipotizzare che una società, nel terzo anno consecutivo di perdita, assuma già l’impegno alla cancellazione, senza nemmeno sapere cosa possa accedere nelle annualità successive. Cioè, se si fosse assunto l’impegno nella dichiarazione del periodo 2012, la cancellazione della società dovrebbe avvenire entro il 30.09.14, quando ancora, in linea di principio, si potrebbe riscontrare il ricorrere di altre cause di esclusione o disapplicazione. Il tutto, insomma, sembra davvero mal coordinato ed al riguardo sarebbe utile (ed urgente) un chiarimento a livello di prassi.