Non c’è trasferimento di azienda se si cedono solo servizi senza alcuna organizzazione stabile
di Fabio Landuzzi
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n.8756 del 15 aprile 2014 ritorna sull’argomento della nozione di azienda, o di ramo di azienda, e lo fa con riguardo al tema specifico del trasferimento dei contratti di lavoro ex articolo 2112, Cod. Civ., nell’ambito di un contratto il cui oggetto le parti avevano configurato come azienda, con l’effetto di trasferire di conseguenza alcuni contratti di lavoro dipendente.
La Suprema Corte sottolinea come la nozione di ramo di azienda debba essere ricondotta ad una articolazione aziendale dotata di una propria stabile organizzazione di mezzi e personale, destinata alla realizzazione di un’attività economica; perché il contratto di cessione possa configurare in concreto – e quindi a prescindere dal nome formalmente attribuito dalle parti al contratto – il trasferimento di un’azienda, e non di meri servizi, secondo la sentenza in commento occorre che ricorrano alcuni requisiti il cui onere probatorio sarebbe posto a carico della società stessa che intende far valere il trasferimento dei contratti di lavoro.
In particolare, la Corte di Cassazione stigmatizza il fatto che la società non abbia fornito adeguati elementi probatori significativi riguardo ai seguenti connotati giudicati necessari per affermare l’autonomia organizzativa e funzionale dell’oggetto del trasferimento:
- Preesistenza dell’organizzazione aziendale rispetto al suo trasferimento;
- Dotazione organica di personale assegnato alla divisione trasferita, con esistenza di un’autonoma direzione che sovraintenda alla pianificazione dell’attività della struttura, alla sua realizzazione ed al controllo;
- Dotazione di un’ubicazione autonoma ove poter svolgere l’attività;
- Assegnazione esclusiva di beni strumentali idonei allo svolgimento dell’attività.
Un indizio negativo circa la sussistenza reale di un ramo di azienda nel caso di specie è stato tratto dalla esiguità del valore complessivo del ramo riconducibile ad immobilizzazioni materiali, rispetto a tutto il resto che prevalentemente riguardava i rapporti con il personale dipendente.
Secondo le argomentazioni sviluppate dalla Cassazione nella sentenza qui in commento, malgrado un’azienda possa esistere anche quando vi sia una significativa componente di elementi immateriali, occorre comunque che vi sia anche un insieme di beni materiali organizzati in funzione dell’esercizio dell’impresa, che seppur modesto non può essere del tutto inesistente. I rapporti di lavoro che fanno parte del compendio trasferito devono quindi essere caratterizzati da loro inserimento in un contesto organizzato e coordinato stabilmente, espressione di una concreta capacità operativa.
Infine, la preesistenza del ramo d’azienda rispetto al trasferimento della stessa realtà produttiva, che deve essere funzionalmente autonoma, costituisce un ulteriore tassello valutato positivamente dalla Suprema Corte al fine di giudicare la sussistenza di un effettivo ramo di azienda, alla cui cessione possa legittimamente connettersi anche il legittimo trasferimento dei rapporti di lavoro dipendente in essere.