24 Aprile 2014

Condizioni per la non imponibilità Iva degli stampi di produzione e regime intrastat

di Marco Peirolo
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Lo sviluppo degli stampi di produzione è un’attività che deve essere correttamente inquadrata quando viene svolta per conto di imprese di altri Stati membri dell’Unione europea.

Si tratta, infatti, di stabilire se l’importo addebitato al committente comunitario a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dello stampo sia soggetto allo stesso regime delle cessioni dei beni prodotti con lo stampo, cioè alla non imponibilità IVA di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, applicata quando i beni sono trasportati/spediti in altro Stato membro a favore di un soggetto IVA.

Il contributo per la realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi) dello stampo assume natura intracomunitaria e, pertanto, deve essere fatturato in regime di non imponibilità quando (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.2.3):

  • tra il committente e l’operatore nazionale venga stipulato un unico contratto d’appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono. In via generale, per la stipula dei contratti d’appalto non è prevista alcuna forma particolare per il perfezionamento della volontà delle parti; tuttavia, la possibilità di beneficiare della non imponibilità risulta espressamente subordinata all’esistenza di un contratto d’appalto, sicché la forma scritta sembrerebbe l’unica idonea sul piano probatorio;
  • lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile.

Qualora ricorrano tali presupposti, la lavorazione dello stampo si considera accessoria alla cessione intracomunitaria dei beni, per cui:

  • il corrispettivo pagato per lo stampo rappresenta un’anticipazione dell’intero prezzo (R.M. 4 gennaio 1980, n. 412178 e R.M. 9 luglio 1980, n. 421221);
  • la suddetta prestazione non assume un’autonoma configurazione giuridica né ai fini della fatturazione, né ai fini della compilazione dei modelli INTRASTAT (circolare dell’Agenzia delle Entrate 6 agosto 2010, n. 43, § 9).

Il corrispettivo relativo alla realizzazione dello stampo può essere fatturato separatamente o indicato in fattura distintamente dai beni oggetto di cessione, oppure ricompreso nel corrispettivo relativo alla cessione dei beni. In particolare (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.15.1):

  • nel primo caso, il modello INTRA 1-bis deve essere compilato, ai fini fiscali, con riferimento al periodo di registrazione della fattura. Ai fini statistici, invece, occorre aggiungere il valore dello stampo in misura proporzionale alle singole forniture dei beni, riepilogate nei corrispondenti elenchi;
  • nel secondo caso, il valore dello stampo proporzionalmente aggiunto a quello dei beni oggetto di cessione non deve essere autonomamente dichiarato nel modello INTRA 1-bis, ai fini sia fiscali sia statistici, risultando “assorbito” nel valore dei beni.

Qualora, invece, non ricorrano i citati presupposti, lo sviluppo dello stampo richiesto dal committente stabilito in altro Stato membro configura l’esecuzione di una prestazione di servizi “generica”, che deve essere:

  • fatturata, ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, con l’annotazione “inversione contabile”;
  • riepilogata nel modello INTRA 1-quater (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43/2010, § 9).

In quest’ultima ipotesi, resta inteso che la cessione intracomunitaria dei beni realizzati con lo stampo è soggetta al regime di non imponibilità e deve essere dichiarata nel modello INTRA 1-bis.