Detrazioni su immobili ed errori nei bonifici
di Giovanni Valcarenghi
Avvicinandosi il periodo di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, cominciano a giungere negli studi professionali i documenti di supporto per la redazione dei modelli; capita, allora, di intercettare delle casistiche che presentano taluni aspetti di problematicità.
Vogliamo evocare, in questo intervento, la casistica del soggetto che, nel corso del 2013, ha realizzato interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuando il bonifico “speciale” con l’indicazione degli estremi della norma per il risparmio energetico. Ciò può essere accaduto per le più svariate motivazioni, che vanno dalla semplice distrazione, all’errore sulla qualificazione del tipo di intervento.
Ci si domanda, allora, se sia comunque possibile attribuire la detrazione al contribuente, oppure se sia necessario suggerirgli di farsi restituire le somme erogate, effettuando nuovamente il pagamento con modalità consone; in tal caso, ovviamente, la detrazione rimane ma viene finanziariamente slittata al periodo di imposta successivo, con ovvio malumore del cliente.
Per tentare di comprendere quale soluzione possa essere adottata, ci pare necessario evocare il contenuto della risoluzione 55/E del 7 giugno 2012, nella quale l’Agenzia delle entrate, in relazione all’ipotesi di effettuazione di bonifico ordinario e non di bonifico “speciale da agevolazioni”, ebbe modo di affermare che il beneficio non potesse essere riconosciuto a motivo del fatto che i dati dello stesso non confluivano nel flusso delle comunicazioni indirizzate dalla banca all’Agenzia e, soprattutto, per la circostanza che sul bonifico ordinario non veniva applicata la ritenuta d’acconto del 4%. In particolare, poiché a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta …. la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare tale ritenuta.
Si comprende, dunque, che l’amministrazione finanziaria (peraltro mutando un suo proprio orientamento precedente che riteneva sanabile l’errore con richiesta di integrazione dei dati alla banca) ha calcato la mano sul fatto che l’errore compiuto non debba pregiudicare l’invio di informazioni all’anagrafe tributaria né la possibilità di applicazione automatica della ritenuta d’acconto all’atto dell’accredito.
Se queste sono le esigenze prioritarie, sembra che le medesime possano dirsi rispettate anche nella fattispecie rappresentata, poiché le informazioni sono comunque inviate (sia pure in riferimento ad una differente agevolazione) e la ritenuta applicata all’atto dell’accredito delle somme sul conto del beneficiario (la tipologia e misura della ritenuta, infatti, non variazione tra le due agevolazioni).
Dobbiamo anche menzionare il parere della Direzione Regionale del Piemonte, opportunamente sollecitata con un interpello di una associazione di categoria nel corso del periodo estivo 2013, in merito al caso di bonifici che richiamino nella descrizione precedenti norme agevolative ormai soppresse; pur non conoscendo il testo ufficiale (la risposta non è stata formalizzata in una risoluzione), sembra che le uniche condizioni richieste per poter usufruire della detrazione siano quella della avvenuta applicazione della ritenuta e della presenza, nella causale del bonifico, di un riferimento alle spese per le quali si usufruisce della detrazione d’imposta.
In conclusione, dunque, potremmo affermare che, nella casistica che abbiamo analizzato, si possa giungere a sostenere la possibilità di godimento della agevolazione anche in presenza del “refuso” nella parte ove si individua la legge di riferimento, rimanendo sostanzialmente tutelate le esigenze di individuazione del pagamento “per agevolazioni” e di applicazione della ritenuta d’acconto. A sostegno di tale conclusione, inoltre, si potrebbe anche rammentare che talune tipologie di intervento sono tra loro sovrapponibili, nel senso che possono aprire le porte all’una o all’altra tipologia di agevolazione, con la conseguenza che pare opportuno adottare una soluzione che possa rappresentare una tutela per l’affidamento e la buona fede del contribuente.