3 Aprile 2014

Il trattamento fiscale dell’”indennità di svincolo”

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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Ci occupiamo in questa sede di analizzare il regime fiscale applicabile alla cosiddetta “indennità di svincolo”, cioè quella pagata per ottenere lo svincolo di uno sportivo dilettante.

Tale indennità non è da confondere con il premio di addestramento e formazione tecnica, che trovato una propria regolamentazione nell’art. 6 della L. n. 91/1981, sul professionismo sportivo. Secondo questa norma, “nel caso di primo contratto [professionistico, n.d.r.] deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile”. In pratica, in caso di stipulazione del primo contratto professionistico, le Federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento, da parte della nuova società che firma il contratto con l’atleta, alla società titolare del precedente contratto, di una indennità per la preparazione sportiva dell’atleta professionista.

Il premio di addestramento e formazione tecnica percepito dalle associazioni sportive dilettantistiche (e dalle società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche) che applicano il regime forfetario non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi (art. 3, L. n. 398/1991).

Attenzione, quindi: il premio di addestramento e formazione tecnica deve essere assoggettato a tassazione a meno che non sia percepito da un soggetto in 398. In questo ultimo caso, infatti, si applica la specifica esclusione contenuta nell’art. 3 della L. n. 398/1991. In questo modo si è espressa anche l’Amministrazione finanziaria nella circ. n. 1 del 1992, esplicativa del regime forfettario, riconoscendo, quindi in maniera implicita, il carattere impositivo del premio di addestramento e formazione tecnica, attribuendo allo stesso natura corrispettiva e non di semplice indennizzo, i cui effetti risultano, tuttavia “congelati”, per i soggetti in 398, dalla presenza di una normativa ad hoc.

Nel caso del premio di addestramento si può quindi pensare che l’associazione che ha formato l’atleta che ha stipulato il primo contratto da professionista ha conseguito una mancata vendita: invece di lasciare che il giocatore si tesserasse presso la società professionistica avrebbe potuto cederlo ad un altro sodalizio, dietro adeguato corrispettivo.

Secondo questa stessa ottica dovrebbe essere risolto anche il problema del regime fiscale attribuibile alla indennità di svincolo. In questo caso, infatti, la società che si vuole assicurare il diritto di servirsi delle prestazioni tecniche dell’atleta corrisponde una somma alla società che ha formato sportivamente il soggetto. Anche in questo caso è ipotizzabile che la somma rivesta carattere sostitutivo di un corrispettivo che la società di partenza riceverebbe se potesse cedere liberamente l’atleta sul mercato. Di conseguenza queste somme risulterebbero fiscalmente sempre imponibili, non essendo disposta, per le indennità di questo tipo, alcuna specifica norma di esclusione da tassazione.

Per quanto riguarda l’applicabilità o meno dell’Iva alla fattispecie in commento si possono svolgere considerazioni analoghe a quanto detto in merito alle imposte sui redditi, prendendo, anche in questo caso, come riferimento il regime previsto per il premio di addestramento e formazione tecnica. Secondo il quarto comma dell’art. 15 della L. n. 91/1981, le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica sono equiparate alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. In pratica, quindi, il legislatore non ha disconosciuto l’assoggettabilità al regime Iva delle indennità in parola ma ha semplicemente disposto l’applicazione di un regime più favorevole, quale quello di esenzione. Si deve quindi ritenere che il premio di addestramento e formazione tecnica costituisca il corrispettivo di una controprestazione (l’acquisizione del diritto a stipulare il primo contratto professionistico con il giocatore).

Anche il versamento dell’indennità di svincolo che, come detto, ha caratteristiche simili al premio di addestramento, si può quindi ritenere corrispettivo di una controprestazione (l’acquisizione della possibilità di stipulare un contratto con il giocatore): conseguentemente l’operazione dovrà essere assoggettata ad Iva. Poiché non è disposta alcuna specifica norma che annoveri questa fattispecie tra quelle esenti da Iva, la prestazione dovrà essere fatturata con applicazione dell’Iva con aliquota ordinaria al 22%.

Un’ultima questione si pone in conclusione: nel caso in cui il versamento dell’indennità di svincolo venga effettuato da parte di un’associazione sportiva dilettantistica a favore di un altro sodalizio sportivo dilettantistico affiliato alla stessa Federazione si può applicare la disposizione del comma 3 dell’art. 148 del Tuir (e del corrispondente art. 4 del D.P.R. n. 633/1972) secondo il quale, per le associazioni sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di altre associazioni che fanno parte di un’unica organizzazione nazionale? In pratica, ci si chiede se il versamento dell’indennità di svincolo tra due associazioni affiliate alla stessa Federazione possa rientrare tra le attività istituzionali ed essere quindi escluso sia dall’imposizione sui redditi che dall’Iva.

Per rispondere al quesito, si tratta di verificare se il versamento dell’indennità di svincolo possa o meno essere considerato un’operazione effettuata “in diretta attuazione degli scopi istituzionali” delle associazioni sportive dilettantistiche. A tale riguardo, si fa presente che scopo istituzionale dei sodalizi sportivi dilettantistici è perlopiù quello di sviluppare e diffondere l’attività sportiva dilettantistica. Pertanto le attività esercitate in diretta attuazione dello scopo istituzionale sono quelle che riguardano lo svolgimento della pratica sportiva come la possibilità di frequentare gli impianti dell’associazione, la possibilità di partecipare a corsi relativi ad una specifica disciplina sportiva dilettantistica e così via.

L’incasso dell’indennità di svincolo sembra essere attinente più ad un’attività di gestione che alla diffusione della pratica sportiva: non sembra quindi che questa operazione possa essere considerata svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Ne consegue che l’indennità è sempre rilevante sia agli effetti delle imposte sui redditi che dell’Iva.