Il cinque per mille per l’anno 2014
di Luca Mambrin
La Legge di Stabilità 2014, Legge 147/2013, all’ art. 1, comma 205, ha previsto, anche per l’esercizio finanziario 2014, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di determinate categorie di soggetti beneficiarie; sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto alle annualità precedenti le tipologie di soggetti a cui può essere destinato il contributo e le modalità per accedere al beneficio (previste dal D.P.C.M. del 23 aprile 2010).
Si ricorda infatti che il 5 per mille può essere destinato al sostegno delle seguenti finalità:
- sostegno degli enti del volontariato quali:
- enti del volontariato di cui alla Legge 266/1991;
- Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art.10 del D.Lgs 460/1997);
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000);
- associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs 460/1997;
- fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’art.10, comma 1, lettera a) del D.Lgs 460/1997;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art.
- 23, comma 46, del D.L. 98/2011).
Ai fini dell’ammissione al contributo del cinque per mille, gli enti devono presentare la domanda d’iscrizione e, successivamente, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Come precisato nella C.M. 7/E/2014 per gli Enti di volontariato la domanda di iscrizione deve essere presentata a decorrere dal 21 marzo 2014 (data di apertura del canale telematico), ed entro il termine del 7 maggio 2014 all’Agenzia delle entrate. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesta il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2014 (allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione).
Per quanto riguarda invece le Associazioni sportive dilettantistiche valgono le stesse regole per la presentazione della domanda di iscrizione: va presentata esclusivamente in via telematica a decorrere dal 21 marzo 2014 e fino al 7 maggio 2014 all’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi telematici ovvero per tramite degli intermediari abilitati.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà invece, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2014 (allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione).
Entro il 20 maggio 2014 gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, qualora a seguito della trasmissione della domanda di iscrizione rilevino che i dati relativi alla denominazione o alla sede dell’ente non sono aggiornati, possono chiedere la correzione degli errori presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente, utilizzando i modelli AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA e AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA; mentre, ai fini dell’ammissione al beneficio, entro il 30 settembre 2014 c’è la possibilità di procedere alla regolarizzazione delle domande di iscrizione o delle dichiarazioni sostitutive.
In particolare, possono regolarizzare la propria posizione, versando una sanzione di euro 258 (con modello F24, codice tributo 8115):
- i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;
- i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;
- i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.
Entro il 14 maggio 2014 L’Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille, distinti per le varie tipologie (elenco degli enti del volontariato, degli enti della ricerca scientifica e dell’università,degli enti della ricerca sanitaria,delle associazioni sportive dilettantistiche) e nel caso vengano riscontrati errori è possibile richiederne la correzione entro il 20 maggio 2014.
Infine, al termine delle attività amministrative di controllo, effettuate da ciascuna amministrazione competente, l’Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.