Aumenti di capitale sempre possibili nelle società in concordato
di Fabio Landuzzi
L’Orientamento n. 32/2013 del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze Pistoia e Prato affronta il tema delle operazioni di aumento del capitale sociale nelle more dell’omologazione del concordato preventivo. Operazioni di questo tipo possono infatti presentare talvolta delle opportunità sia per consentire l’ingresso in società di cd. “cavalieri bianchi”, e sia per dare corpo ad interventi che consentano l’afflusso di nuove risorse finanziarie e nel contempo contribuiscano al riequilibrio di un patrimonio sovente eroso dalle perdite sofferte dalla società. E’ infatti molto frequente che la società prossima all’ingresso nella procedura si trovi nella condizione di cui all’articolo 2446, Cod.civ., o peggio in quella di cui all’articolo 2447, Cod.civ. (leggasi articoli 2482bis o ter per le Srl), e pur potendo fruire della “moratoria” prevista dall’articolo 182-sexies, L.f., riguardo alla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione una volta presentata la domanda di accesso al concordato, l’iniezione di nuovo capitale costituisce non di rado un fattore determinante per il ripristino della condizioni minime di continuità aziendale.
In questo scenario, l’Orientamento dei Notai toscani manifesta un evidente apprezzamento per l’operazione volta all’aumento del capitale sociale della società in crisi, in quanto trattasi di operazione che, a differenza di altre operazioni straordinarie comunque eseguibili anche in fase di concordato, non presenta di per sé rischi per la procedura e per i creditori in quanto:
- Non si ravvisano pericoli di danno, determinandosi un rafforzamento patrimoniale dell’impresa;
- Non si determina alcun atto dispositivo del patrimonio del debitore per cui l’operazione in esame non avrebbe neppure i tratti per poter essere considerata nella nozione di operazione di “straordinaria amministrazione” nell’accezione fatta propria nella normativa della procedura.
Per tali ragioni, l’Orientamento notarile in commento conclude affermando che in linea di principio é sempre possibile aumentare a pagamento il capitale sociale di una società sottoposta a concordato preventivo, indipendentemente dalla fase della procedura nella quale essa si trovi. Inoltre, questa operazione, proprio per le sue intrinseche caratteristiche, non richiederebbe alcuna autorizzazione giudiziale e né porrebbe problemi di compatibilità con la procedura.
A salvaguardia del soggetto intenzionato a sottoscrivere l’aumento di capitale, lo stesso potrebbe essere sospensivamente condizionato all’omologazione del concordato; o in alternativa, il termine per la sottoscrizione ed il versamento dell’aumento del capitale potrebbe essere dilatato in misura sufficientemente ampia così da poter comprendere il ragionevole lasso di tempo entro il quale l’omologazione potrà intervenire.
Quanto alla disciplina del diritto di opzione relativo all’aumento del capitale sociale, secondo l’Orientamento dei Notai toscani la fattispecie non presenta particolarità per cui può trovare piena applicazione la disciplina ordinariamente prevista dal Codice civile; in dottrina questa posizione non è tuttavia pienamente condivisa, essendovi chi sostiene che in fase concordataria la modifica della struttura finanziaria della società comporta la disapplicazione del diritto di opzione per i soci, privilegiandosi sempre la tutela dei creditori.
Anche gli incrementi del patrimonio netto in forma di cd. “apporti fuori capitale”, ovvero senza intervento diretto sul capitale sociale, sono sempre possibili, e non richiedono alcuna autorizzazione giudiziale; sovente saranno anch’essi sospensivamente condizionati all’esito della procedura. Viene infine osservato che laddove gli apporti siano sottoposti a condizione risolutiva, come è il caso dei versamenti in conto futuro aumento di capitale collegati al buon esito della procedura, chi li effettua vorrà garantirsi il diritto ad una restituzione in prededuzione, per cui dovrà applicarsi quanto prescritto dall’articolo 182 quinquies, commi 1, 2 e 3, L.f..