8 Marzo 2014

Interventi di riqualificazione energetica: la comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta

di Luca Mambrin
Scarica in PDF

Entro il prossimo 31 marzo 2014 deve essere presentato all’Agenzia delle entrate il modello Comunicazione dei lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta”, da parte dei contribuenti che beneficiano della detrazione del 55%/65% in relazione alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica non terminati nell’anno.

A partire dall’anno 2009, infatti, per effetto del disposto dell’art. 29, comma 6 del D.L. 185/2008, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano oltre il singolo periodo d’imposta è necessario inviare un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.

Come detto, soggetti obbligati alla presentazione del modello sono tutti i contribuenti che beneficiano della detrazione in esame siano essi persone fisiche che titolari di reddito d’impresa quali imprenditori individuali , società di persone e società di capitali.

In merito al termine di presentazione del modello bisogna precisare che :

  • le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.

Nel caso di più comproprietari o più detentori dell’immobile beneficiari della detrazione la comunicazione deve essere presentata soltanto da uno di essi.

I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale i lavori sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.

La comunicazione quindi non deve essere effettuata:

  • se i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
  • se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.

Il modello di comunicazione, approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare:

  • nella sezione “periodo di riferimento” va indicato l’anno in cui sono state sostenute le spese per le quali si intende fruire della detrazione d’imposta (pertanto per le spese sostenute nel 2013 per lavori che proseguono anche nel 2014, deve essere indicato l’anno 2013);
  • nella sezione “dati del dichiarante” devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici ovvero la denominazione o ragione sociale del soggetto “possessore” (proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero “detentore” dell’immobile (locatario, comodatario), barrando la relativa casella. In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se più soggetti hanno diritto alla detrazione è necessario barrare anche la casella “contitolare”, mentre per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette la comunicazione, barrando la casella “amministratore” del condominio o “condomino” indicando, nell’apposito spazio, il codice fiscale del condominio;
  • nella sezione “dati dell’immobile” vanno indicati i dati catastali dell’immobile su cui sono eseguiti i lavori; in mancanza dei dati catastali identificativi dell’immobile, devono essere indicati gli estremi della domanda di accatastamento;
  • nella sezione “tipologie di interventi e spese sostenute nel periodo di riferimento” deve essere barrata la casella o le caselle relative agli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta, effettuati sull’immobile individuato nella comunicazione e va indicato l’ammontare delle spese sostenute nel periodo di riferimento;
  • nella sezione “data inizio lavori” va indicata la data di inizio dei lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica indicati nel modello.
  • Infine, il modello deve essere sottoscritto (sezione “sottoscrizione”), a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale e deve essere compilato il riquadro “sottoscrizione alla presentazione telematica” dall’intermediario che trasmette la comunicazione.

Nel caso di omessa o tardiva presentazione del modello, come precisato anche nella C.M. 21/E/2010 dato che “la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento”, l’Agenzia ritiene che la mancata osservanza del termine e l’omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale; sarà invece applicabile la sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2.065) prevista dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs 471/1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.