Non sono sufficienti le mere violazioni formali per fare perdere le agevolazioni ad una ASD
di Carmen MusuracaGuido Martinelli
Le agevolazioni fiscali riconosciute dall’art. 148, comma 3, del TUIR alle associazioni sportive dilettantistiche in quanto enti non commerciali a carattere associativo, non possono essere disconosciute per mere contestazioni relative ad inadempimenti di ordine squisitamente formale ma occorre prova contraria da parte dell’amministrazione finanziaria in merito all’insussistenza in concreto delle condizioni per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’ente.
Quello appena riportato è il principio in virtù del quale la Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, con la sentenza 215 del 17 febbraio 2014, ha accolto il ricorso presentato da una associazione sportiva dilettantistica alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la natura di ente non commerciale e il diritto all’utilizzo delle agevolazioni di cui all’art. 148, comma 3, TUIR oltre che del regime fiscale di cui alla legge n.398/91.
Sosteneva, infatti, l’ufficio che, in ragione della scarsa partecipazione dei soci alle assemblee nei cui verbali mancavano l’indicazione del numero preciso dei presenti oltre che i nomi, dall’utilizzo di formule standard per la redazione dei medesimi e in aggiunta dall’utilizzo di modalità per la convocazione delle assemblee differenti rispetto a quanto previsto nello statuto, l’associazione aveva di fatto violato le clausole previste al comma 8 del medesimo art. 148 cit. al fine di ottenere la legittima “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici per le prestazioni di servizio rese ai propri soci con attività svolte in diretta attuazione dei propri scopi istituzionali.
La Commissione, invece, in virtù del minore formalismo invocato anche dalla medesima Agenzia delle Entrate con la circolare n.9/E del 2013, afferma che “la violazione degli obblighi statutari volti all’attuazione del principio di democraticità, può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali ma solo nel caso in cui non sia possibile dimostrare altrimenti la vera natura non profit dell’attività in concreto svolta […] e l’effettiva sussistenza delle condizioni per la realizzazione delle finalità istituzionali”.
Il Collegio ritiene, poi, che le violazioni formali eccepite e sopra ricordate, non costituiscono elementi il cui riscontro comporti automaticamente la decadenza dai benefici fiscali quando, sulla base di una valutazione globale dell’operatività dell’associazione, risultino comunque posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.
Al fine di concretizzare quanto affermato i Giudici fanno, poi degli esempi riferendosi a fattispecie che con altissima frequenza vengono rincontrate negli accertamenti alle sportive: in relazione alla “convocazione dell’assemblea dei soci attraverso l’affissione dell’avviso nei locali in cui si svolge l’attività sportiva […] è sicuramente idonea a consentire la più vasta conoscenza e partecipazione rispetto ad una convocazione effettuata a mezzo posta o altro”, e ancora, “il fatto che negli anni oggetto di verifica le cariche associative siano state rivestite sempre dalle stesse persone può significare uno scarso impegno e disponibilità degli atri associati ma non può essere univocamente inteso come violazione del principio della libera eleggibilità degli organi amministrativi”.
Del resto risulta provata l’effettività dell’attività sportiva svolta sulla base della copiosa documentazione in atti.
Da ultimo, ma non perché meno importante, la pronuncia chiarisce finalmente l’assoluta illegittimità del disconoscimento del beneficio della decommercializzazione dei proventi istituzionali solo a fronte dell’avvenuta violazione dell’obbligo di cui all’art. 25, comma 5, L. 133/99, il quale prevede come sanzione la perdita del diritto al regime forfettario di cui alla legge 398/91.
La Commissione, infatti, ritiene che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari superiori ad euro 516,47 determina la decadenza del trattamento agevolato in relazione ai proventi di natura esclusivamente commerciale ma non incide in alcun modo sull’attività puramente istituzionale svolta dall’associazione e sull’applicabilità a questa del regime di cui all’art. 148 TUIR in quanto non fa venir meno sia la qualifica come ente non commerciale in generale che come associazione sportiva dilettantistica in particolare.
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