Le norme, per l’Agenzia delle Entrate, non si leggono ma si interpretano pro – fisco anche per gli enti non commerciali
di Guido Martinelli
Esaminata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 61/11/14, depositata il 15.01.2014, mi convinsi che doveva trattarsi di mera distrazione del Giudicante. Infatti era stata accertata una associazione culturale, che nulla aveva di sportivo, che aveva optato, per la determinazione del reddito e dell’Iva da versare per l’attività commerciale svolta, per l’applicazione del regime agevolato di cui alla legge 398/91 (ricordiamo ampliato a tutte le associazioni senza scopo di lucro dall’art. 9 bis del decreto legge 417/91 convertito con L. 66/1992) a cui l’Agenzia delle entrate aveva rilevato la presenza di operazioni finanziarie non tracciabili di importo superiore ai 516 euro. Di conseguenza aveva ritenuto in sede di accertamento non applicabile le disposizioni di favore citate e ricostruito induttivamente le imposte sui redditi e l’iva dovute.
In giudizio la difesa dell’ente non commerciale aveva eccepito che la disciplina della tracciabilità, di cui al quinto comma dell’art. 25 della legge 133/99 (per come novellata dalla legge 342/00), si applicasse solo alle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Il Giudicante di prime cure, invece, ha giudicato meritevole di accoglimento la tesi dell’ufficio ritenendo che:”la disciplina fiscale agevolata impone il rispetto di determinati requisiti e di precisi obblighi al venir meno dei quali anche uno solo, cessano le agevolazioni fiscali. Nel caso di specie il rendiconto presentato riportava diverse entrate ed uscite di cassa di importi superiore a euro 516,00 non tracciate come appare dall’estratto conto bancari”. Bontà loro, trattandosi di questione interpretativa, compensavano le spese.
Per scrupolo mi rilessi la norma. Già la rubrica appare chiara: ” Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche”. Ma, ancor più netta “sembrerebbe” la declaratoria dell’incriminato quinto comma: “ I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati, se di importo superiore a …. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398 e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche“.
Debbo dire che, riesaminata la norma, continuavo a pensare che si trattava tutto di un grosso equivoco che si sarebbe potuto facilmente risolvere in sede di appello.
Tant’è che, nei giorni scorsi, durante un convegno tenutosi al Palazzo dei Congressi di Bologna, presenti due funzionari della Direzione Regionale delle entrate della Emilia Romagna, esposi il caso, quasi per sentirmi confermare l’errore in cui erano incorsi sia, prima, i verificatori che i Giudici di primo grado poi.
Con mia somma sorpresa, invece, ho appreso, e ritengo opportuno condividerlo con tutti coloro i quali non hanno potuto ascoltarlo in “diretta”, che direttiva precisa dell’Agenzia, non so se solo per l’Emilia – Romagna o per tutto il territorio nazionale, è proprio quella di ritenere applicabile la disciplina della tracciabilità a tutti gli enti che applicano la legge 398/91, a prescindere dalla loro natura di associazione o società sportiva dilettantistica.
Senza nascondere il mio più grosso stupore (in sede congressuale mi è sfuggito un “almeno ditecelo prima”) ho chiesto quale fosse il presupposto normativo di questa presa di posizione.
La tesi che mi è stata esposta è stata quella di ritenere che l’allargamento dei soggetti che possono beneficiare di questa norma (che trova applicazione anche per le pro – loco) di determinazione forfettaria del reddito e dell’iva dovuta si porta “dietro” anche tutta la disciplina di controllo collegata tra cui, appunto, quella della tracciabilità che la legge individua solo a carico delle sportive.
A quel punto mi è venuto in mente di tutto, dal vecchio brocardo “ubi lex voluit dixit“, il secondo comma dell’articolo uno dello statuto del contribuente (L. 212/00): ” L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificandosi come tali le disposizioni di interpretazioni autentica”, l’articolo quinto del medesimo testo normativo che enuncia gli obblighi dell’amministrazione finanziaria di dare informazioni al contribuente, e altro su cui preferisco sorvolare per pudore.
Faccio fatica a trarre le conclusioni. Chiarisco che l’allargamento dei soggetti a cui si è resa applicabile la legge n.398/91 non è stato adottato con modifiche della legge (che nel testo originale fa riferimento solo alle sportive), unica ipotesi che avrebbe potuto giustificare la pretesa erariale, quanto con altre leggi che alla 398/91 hanno fatto solo riferimento. Pertanto le successive modifiche alla legge in esame, indicate nel quinto comma dell’art. 25 della legge 133/99, non potevano fare riferimento ai soggetti previsti da diverse disposizioni (in realtà l’unica modifica successiva della legge è consistita nell’elevare il limite di volume d’affari al di sotto del quale diventa applicabile).
L’importante sarebbe poterlo sapere prima.