Riversamento credito Iva utilizzato in eccesso: tra corretta esposizione in dichiarazione e corrette sanzioni applicabili
di Luca Caramaschi
Nel corso del periodo d’imposta 2014, a fronte di un credito Iva emergente dal modello di dichiarazione annuale IVA2014 (relativo all’anno 2013), è possibile che le compensazioni di tale credito Iva avvengano in misura eccedente rispetto a quanto esposto nel modello dichiarativo (tecnicamente trattasi di compensazione di credito inesistente) oppure avvengano in violazione di disposizioni che ne limitano l’utilizzo (si parla in questo caso di compensazione di crediti esistenti ma non spettanti). Con riferimento a quest’ultima ipotesi, ad esempio, un possibile caso è rappresentato dalla compensazione orizzontale effettuata in misura superiore al limite annuale di 700.000 euro previsto dall’art. 9, comma 2, del decreto legge n. 35 del 2013 (nuovo limite che sostituisce il precedente pari ad euro 516.456,90 con decorrenza 1° gennaio 2014). Orbene, in caso di riversamento spontaneo del predetto credito (relativamente ai casi esaminati, secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002, risposta a quesito 6.1, e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008) occorrerà successivamente procedere alla indicazione del credito riversato, al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento, nel rigo VX3 del quadro VX del modello di dichiarazione IVA2014 per l’anno 2013. Con uno dei richiamati documenti di prassi (la C.M. n.48/E/2002) l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non è sufficiente ricostruire il credito d’imposta attraverso il versamento dell’imposta indebitamente utilizzata, ma è anche necessario presentare una dichiarazione integrativa entro la scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
Tale procedura assolve la funzione di “generare” nel modello di dichiarazione IVA2014 (relativo al 2013) ulteriore credito (per la parte riversata conseguente all’utilizzo in eccesso) che i contribuenti interessati potranno alternativamente:
- computare in detrazione dal 2014 (anno successivo al 2013) e cioè utilizzare ai fini della compensazione sia orizzontale (iva da iva) che verticale (su altri tributi o contributi);
- chiedere a rimborso, qualora sussistano le condizioni e i requisiti elencati nell’art. 30 del D.P.R. 633/72.
Quindi, nel caso in cui i contribuenti, entro la data del 28 febbraio 2014, abbiano già provveduto all’invio del modello di dichiarazione annuale Iva in forma autonoma (essenzialmente al fine di cogliere l’esimente dall’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva), ed essendosi verificato in un momento successivo l’utilizzo in eccesso del credito, lo stesso contribuente – in seguito al riversamento dello stesso – dovrà procedere alla successiva ritrasmissione del modello dichiarativo, barrando la casella “correttiva nei termini” laddove tale ripresentazione avvenga nell’ordinario termine del 30 settembre 2014, oppure barrando “dichiarazione integrativa a favore” nei casi in cui la presentazione avvenga successivamente al 30/9/2014 ed entro il 30 settembre 2015.
A conferma di quanto osservato sopra, sono le stesse istruzioni alla compilazione del quadro VX a precisare che il rigo VX3 vada compilato anche quando, a seguito di presentazione di dichiarazione correttiva nei termini o integrativa di cui all’art. 2 comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998 (cosiddetta “dichiarazione integrativa a favore”) risulti effettuato un versamento superiore al dovuto.
Vale la pena osservare come nella modulistica dello scorso anno (modello IVA2013 relativo al 2012) tale situazione andava esibita nel rigo VL40, il cui contenuto è stato riqualificato nel presente modello IVA2014 approvato con il Provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2014. Le attuali istruzioni prevedono, infatti, che nel Rigo VL40 vada solo indicato l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (cioè nel 2013) siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi dall’Ufficio a seguito dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad esempio l’utilizzo in compensazione, non regolarizzato, di crediti di anni passati in misura superiore al limite annuale di 516.456,90 euro, previsto dall’art. 34 della legge n. 388 del 2000). Attraverso tale esposizione, la validità di tale credito oggetto di riversamento viene anch’esso, al pari di quello evidenziato nel rigo VX3, rigenerato ed equiparato al credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione.
Sotto il profilo delle sanzioni applicabili in relazione alla regolarizzazione del predetto versamento in eccesso e collocato nel rigo VX3, occorre richiamare quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n.18/E del 10 maggio 2011 : anche in caso di utilizzo di crediti inesistenti (e non solo esistenti ma non spettanti), se riscontrabili in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni (in ambito Iva, ai sensi dell’art.54-bis del D.P.R. 633/72), e in quanto tale qualificabili come errori “in buona fede”, considerata la fedele rappresentazione della situazione in dichiarazione da parte del contribuente (e che consente all’Agenzia di rilevare l’anomalia), la regolarizzazione operata tramite ravvedimento operoso va effettuata prendendo come base di calcolo la sanzione del 30 per cento, e non quella “cattiva” prevista dall’art.27 comma 18 del D.L. 185/2008, che va dal 100 al 200 per cento della misura del credito indebitamente utilizzato.