28 Febbraio 2014

Attenzione al visto di conformità sui clienti degli altri

di Sergio Pellegrino
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Per i clienti che hanno un credito IVA da utilizzare (urgentemente) in compensazione o semplicemente per evitare la presentazione della comunicazione annuale dati IVA, è necessario presentare entro oggi la dichiarazione IVA.

Nessun problema se il credito che il cliente intende utilizzare in compensazione non supera i 15.000 euro, e quindi non deve essere apposto il visto di conformità, mentre, se supera questa soglia, la “fretta” (del cliente) potrebbe essere una cattiva consigliera (per il professionista).

Nei casi in cui non si sia riusciti a fare i controlli per l’apposizione del visto di conformità in tempi così stringenti, appare altamente opportuno trasmettere la dichiarazione priva del visto.

Alla scadenza del 16 marzo il cliente potrà compensare orizzontalmente fino ad un importo massimo di 15.000 euro (e quindi dovrà limitarsi ad utilizzare ulteriori 10 Mila euro rispetto ai 5 Mila presumibilmente già compensati “liberamente”), ma successivamente, una volta effettuati i controlli, potrà essere presentata una “nuova” dichiarazione munita del visto per sbloccare la parte eccedente.

La dichiarazione in questione si considererà:

  • correttiva, se trasmessa entro il termine del prossimo 30 settembre;
  • integrativa se presentata nei 90 giorni successivi rispetto alla scadenza del termine ordinario (in quest’ultimo caso dovendo pagare la mini-sanzione di 26 euro).

La situazione normale di apposizione del visto è quella del cliente per il quale il professionista (o lo studio associato o la “sua” società di servizi) tiene la contabilità e predispone le dichiarazioni: questo garantisce l’Amministrazione circa la conoscenza dell’effettiva attività del cliente e della “ragionevolezza” dell’eccedenza emersa dalla dichiarazione.

Vi è poi il caso delle contabilità esterne, in relazione alle quali, con l’apposizione del visto, il professionista dichiara implicitamente, come indicato dalla circolare dell’Agenzia n.57/E/2009, che la tenuta della contabilità e la predisposizione della dichiarazione sono “effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista”.

Bisogna invece fare attenzione ai casi in cui la contabilità sia tenuta da parte di un soggetto, diverso dal contribuente, che non può apporre il visto: è il caso, ad esempio, del CED non partecipato in misura maggioritaria da professionisti o degli altri soggetti individuati come intermediari (diversi da commercialisti e consulenti del lavoro).

Il documento di prassi indica come in questi casi il visto possa essere apposto da un professionista terzo, ma richiede che sia lo stesso soggetto a predisporre la dichiarazione: il professionista abilitato non potrà quindi mai apporre il visto su una dichiarazione predisposta e trasmessa dal CED o da altro intermediario.

È opportuno fare attenzione a questo tipo di situazione perché la conseguenza sarebbe quella di un visto non apposto legittimamente ed il contribuente che utilizzasse il credito in compensazione orizzontale oltre la soglia dei 15.000 euro realizzerebbe di fatto un’indebita compensazione (essendo privo di un “valido” visto).

Altro elemento al quale fare molta attenzione è il mantenimento da parte del professionista dei requisiti per il rilascio del visto di conformità.

In questo caso il problema potrebbe essere rappresentato dal mancato invio alla Direzione Regionale degli attestati della quietanza della polizza assicurativa per il rinnovo della stessa.

Un inadempimento “formale” che sembrerebbe “lieve” potrebbe invece anche in questo caso portare alla catastrofica conseguenza del rilascio del visto da parte di un soggetto non (più) legittimato, con il cliente che, utilizzando il credito oltre soglia, realizzerebbe una indebita compensazione: la mancata trasmissione della quietanza determina infatti la cancellazione d’ufficio del professionista dall’elenco dei soggetti abilitati “per rinuncia all’iscrizione”.

Insomma, anche a livello di formalità da rispettare, le insidie non mancano. Pertanto, nel dubbio, prendiamoci i nostri tempi per essere certi di avere tutte le carte in regola per rilasciare il visto “in serenità” … per compensare, in fondo, c’è sempre tempo.