San Marino espunta dalla “black list” fiscale
di Luca Mambrin
Con la pubblicazione sulla G.U del 24 febbraio 2014 del D.M. del 12 febbraio 2014 è effettiva l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi black list, come individuati dal D.M. 4 maggio 1999.
Come si evince dal comunicato stampa del 12 febbraio 2014 del MEF tale esclusione rappresenta“un passo fondamentale per la piena normalizzazione delle relazioni economico finanziarie tra i due Paesi”.
Si ricorda infatti che già il 3 ottobre scorso è stata ratificata la “Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali”, nonché sono stati attuati numerosi interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo sanmarinese ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.
Ulteriore elemento determinante per la decisione del Governo italiano è stata l’approvazione, da parte delle autorità sanmarinesi, di una importante riforma fiscale che persegue l’obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario e lo avvicina a livelli adeguatamente congrui rispetto a quelli italiani.
Da un punto di vista operativo tale esclusione ha effetto:
- sull’obbligo di presentazione delle comunicazioni black list per le operazioni effettuate con operatori della Repubblica di San Marino;
- sulla presunzione di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in stati o territori a fiscalità privilegiata.
Per quanto riguarda la comunicazione “black list” sarebbe opportuno che venisse chiarita la data di decorrenza del venir meno dell’obbligo di segnalare tali operazioni nella comunicazione black list.
Il D.M. del 12 febbraio 2014 è in vigore dal 24 febbraio 2014; tuttavia in assenza di un’esplicita previsione normativa o di un chiarimento dal parte dell’Agenzia delle entrate i soggetti che presentano la comunicazione black list con periodicità mensile (quindi entro il 28 febbraio per le operazioni effettuate nel mese di gennaio) dovrebbero includere nella comunicazione anche tutte le operazioni effettuate a gennaio con operatori della Repubblica di San Marino, mentre per la scadenza del 31 marzo 2014 (per le operazioni di febbraio) dovrebbero essere incluse le operazioni effettuate con operatori della Repubblica di San Marino fino al 23 febbraio 2014.
Lo stesso dicasi anche per i contribuenti che presentano la comunicazione black list con periodicità trimestrale: nell’elenco da presentare entro il 30 aprile 2014 relativo al I° trimestre 2014 dovrebbero essere incluse tutte le operazioni effettuate con operatori della Repubblica di San Marino fino al 23 febbraio 2014.
Non ha alcuna influenza invece l’eliminazione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi black list sull’obbligo di comunicazione (con utilizzo del modello polivalente) nel caso di acquisti di beni senza addebito di iva da operatori sanmarinesi.
Nella procedura prevista senza addebito di Iva infatti il cedente sammarinese emette la fattura in 3 esemplari, senza evidenziare l’Iva dovuta, indicando il proprio numero di identificazione fiscale e il numero di partita Iva del cessionario italiano, oltre che la natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita e trasmette poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino.
Il cessionario italiano deve integrare con l’Iva la fattura vidimata dall’Ufficio Tributario sammarinese, da registrarsi poi nel registro degli acquisti, ed emettere autofattura in base al comma 2 dell’articolo 17 del D.P.R. 633/1972, da registrarsi poi nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.
L’operatore italiano deve dare comunicazione dell’avvenuta annotazione della fattura nei registri Iva vendite e acquisti all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, indicando il numero progressivo annuale di tali registrazioni attraverso il modello di comunicazione polivalente (per le operazioni dal 1 gennaio 2014); nell’ambito del modello deve essere compilato il quadro SE, riservato, oltre che per la comunicazione di acquisti di servizi da soggetti non residenti, alla comunicazione di cui all’art. 16, lettera c), del D.M. 24 dicembre 1993 relativa proprio alle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi.
Infine in merito alla presunzione di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in stati o territori a fiscalità privilegiata l’art. 2 comma 2 bis del Tuir prevede che si considerino residenti, salvo prova contraria (onere della prova che quindi grava sul contribuente), i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Data quindi la cancellazione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Pesi black list i cittadini italiani residenti in tale stato non dovranno più dimostrare di non essere residenti in Italia, e questo dovrebbe valere per tutto il periodo d’imposta 2014.