Il magazzino in un paese UE
di Ennio VialVita Pozzi
Spesso le esigenze dei clienti portano l’imprenditore a istituire un deposito merce in un paese estero al fine di soddisfare prontamente le richieste di acquisto dei prodotti.
Il deposito può essere istituito in un paese UE o Extra-Ue. Nel presente intervento esaminiamo l’ipotesi del deposito in ambito UE.
La questione, in ambito comunitario, è regolata dall’art.41 del D.L. 331/1993.
Uno dei principi cardine delle cessioni intracomunitarie è costituito dall’onerosità della cessione. In mancanza di tale requisito si ricade nell’alveo delle operazioni nazionali.
La lettera c) del comma 2, tuttavia, assimila alle cessioni intracomunitarie anche l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
In sostanza, alla luce del co.3, l’assimilazione non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero dell’ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
Da un punto di vista pratico sarà necessario dotarsi di un rappresentante fiscale o di una identificazione diretta nel Paese estero in modo da poter applicare il reverse charge sulla fattura non imponibile art. 41 D.L. 331/1993 che emettiamo dall’Italia.
Inoltre, sia il soggetto cedente che la propria posizione iva devono presentare rispettivamente il modello Intrastat cessioni e Intrastat acquisti.
Si tratta, a ben vedere, di fatturazioni che rilevano solamente sotto il profilo dell’Iva essendo assente qualsiasi implicazione di tipo reddituale.
Scendendo nell’operatività concreta alcuni problemi si presentano alle imprese che dispongono di tali depositi. Innanzitutto, fermo restando l’irrilevanza reddituale della cessione, che importo va indicato in fattura? Tale ammontare rileva ai fini del plafond? Vi sono profili impositivi nel Paese estero per quanto riguarda il comparto delle imposte dirette?
Ebbene, l’art.43, co. 4, D.L. 331/1993 chiarisce che per le introduzioni di cui all’articolo 38, comma 3, lettera b) (ipotesi simmetrica a quella da noi affrontata), e per gli invii di cui all’articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. Il costo di acquisto rappresenta un criterio oggettivo che evita i profili di criticità che potrebbero emerge dall’applicazione di metodi alternativi, invero qui non possibili, come quello del valore normale.
La seconda questione è invece affrontata dall’art.42, co. 2 D.L. 331/1993 laddove viene stabilito che per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell’imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’articolo 8 del D.P.R. Iva, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 1 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
In sostanza, queste operazioni non generano plafond in quanto non costituiscono delle cessioni intracomunitarie propriamente dette bensì delle cessioni interne ad esse assimilate.
L’ultima questione attiene alla rilevanza sotto il profilo dell’imposizione diretta del deposito nel Paese estero.
In questi casi si deve prendere come punto di partenza la normativa interna dello Stato in cui il deposito è collocato, ma questa deve essere poi posta in relazione con il disposto convenzionale che, come noto, prevale sulla norma interna.
Il Modello OCSE, al quale si ispirano la maggior parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, afferma che “non si considera che vi sia una stabile organizzazione se:
- si fa uso di una istallazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa; […]”.
In sostanza, un deposito utilizzato esclusivamente per lo stoccaggio delle merci non costituisce una stabile organizzazione nel paese estero; di conseguenza, non esistendo la stabile organizzazione, non sussiste la potestà impositiva dello stato estero. Il deposito non rileva quindi ai fine delle imposte dirette.