21 Febbraio 2014

Disponibile il software intr@web per la gestione delle dichiarazioni intrastat per l’anno 2014

di Giovanni Valcarenghi
Scarica in PDF

L’Agenzia delle Dogane, in collaborazione con EUROSTAT (Ufficio Statistico dell’Unione europea), ha reso disponibile, sul proprio sito Internet (www.agenziadogane.it), il software Intr@Web 2014 per la gestione degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi.

Si tratta di un’applicazione rivolta sia agli operatori economici che decidono di presentare direttamente i modelli INTRASTAT, sia ai soggetti delegati (commercialisti, doganalisti, ecc.) che presentano i modelli per conto dei soggetti obbligati.

Le principali funzioni del software sono comprese in tre moduli, riguardanti la compilazione, il controllo e l’invio telematico degli elenchi riepilogativi. In particolare:

  • il modulo “compilazione” consente la compilazione degli elenchi mediante l’acquisizione dei dati sia manuale che automatica da flussi esterni;
  • il modulo “controllo” consente di effettuare il controllo formale degli elenchi anche utilizzando file diversi da quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Dogane;
  • il modulo “telematico” consente la trasmissione, per via telematica, degli elenchi attraverso il Servizio Telematico Doganale – EDI. A partire dal 10 maggio 2010, gli elenchi predisposti in formato elettronico secondo le specifiche tecniche e i tracciati record di cui all’allegato I alla determinazione dell’Agenzia delle Dogane 7 maggio 2010, n. 63336 possono essere presentati, direttamente dai soggetti obbligati o tramite gli intermediari abilitati, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo i dettagli tecnici pubblicati sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

Riguardo a quest’ultima funzionalità, si ricorda che l’invio telematico dei modelli deve essere effettuato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mensile o trimestrale) di riferimento. Come regola generale, infatti, la periodicità di presentazione dei modelli è mensile, salvo per i soggetti che – avendo realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000,00 euro – devono presentare i modelli con cadenza trimestrale.

In pratica, dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 14 del 18 marzo 2010 (§ 2) e n. 36 del 21 giugno 2010 (Parte II, § 5), si desume che:

  • il superamento o meno della soglia di 50.000,00 euro deve essere accertato distintamente per l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e per l’elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall’altro. È quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l’elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l’elenco relativo alle cessioni di beni e servizi;
  • nel caso di superamento della soglia di 50.000,00 euro per una singola categoria di operazioni (cioè solo per le cessioni intracomunitarie di beni ovvero solo per i servizi resi a soggetti passivi comunitari, ovvero solo per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per i servizi ricevuti da soggetti passivi intracomunitari), diventa obbligatoria la presentazione mensile per l’intero elenco di cessioni o di acquisti.

Ad esempio, se nel corso di un trimestre sono state realizzate cessioni intracomunitarie di beni pari a 60.000,00 euro e, nel medesimo periodo, prestati servizi per 10.000,00 euro, l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi intracomunitari resi ha cadenza mensile. Analogamente, se nel corso di un trimestre sono stati realizzati acquisti intracomunitari di beni per 30.000,00 euro e, nel medesimo periodo, ricevute prestazioni di servizi per 55.000,00 euro, l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi intracomunitari ricevuti ha cadenza mensile;

  • nel caso di superamento, nel corso del trimestre, della soglia di 50.000,00 euro, la periodicità mensile si applica a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata;
  • se il limite di 50.000,00 euro è stato superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell’anno precedente, la periodicità mensile diventa obbligatoria per almeno quattro trimestri consecutivi. In tal caso, la ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi è richiesto che la soglia di 50.000,00 euro non sia stata superata per almeno quattro trimestri consecutivi.