18 Febbraio 2014

Il “maquillage” sugli aiuti de minimis non risolve il tema del controllo della soglia

di Luigi ArricaMassimo De Nardi
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Con la pubblicazione – sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 dicembre 2013 – del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, si è conclusa la revisione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 portante applicazione degli aiuti di importanza minore (cosiddetti de minimis).

La revisione, che ha seguito il formale percorso indicato nel Regolamento (CE) n.994/98 del 1998, non ha consentito di superare alcune delle più significative perplessità che taluni Paesi membri avevano sollevato a normativa (pre)vigente.

Più in particolare, ci si riferisce a quanto osservato, con posizione del 27 maggio 2013, dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di monitoraggio sugli aiuti; l’auspicio delle Autorità, infatti, era quello di veder istituito a tal fine un registro europeo mentre la Commissione ha diversamente concesso (art. 6, par. 2) l’istituzione di un registro centrale per ogni Stato membro, ferma restando – in ogni caso – l’attuale ed alternativa procedura informativo-preventiva da sottoporre alla impresa richiedente/beneficiaria (par. 1). Inoltre, alla possibilità di includere nella soglia degli aiuti minori le spese per la sostituzione di veicoli da parte delle imprese di trasporto merci per conto terzi che, peraltro ed in via generale, hanno vista confermata la minore soglia massima di 100 mila euro (art. 3, par. 2, co. 2), alla determinazione del metodo residuale di ripartizione degli aiuti già concessi alla data di scissione societaria, prevedendo una suddivisione non eguale tra le beneficiarie ma in proporzione al “valore contabile” del capitale delle stesse alla data effettiva della scissione (metodo che appare, tuttavia, in linea con quanto previsto all’art. 173, co. 4, del “Tuir”), e alla precisazione terminologica tra aiuto “concesso” ed “erogato” in quanto termini che appaiono forieri di diverse interpretazioni con riflessi sul monitoraggio del massimale.

Su tale ultimo punto, un chiarimento normativo avrebbe potuto risolvere – tra l’altro – il dubbio sull’effetto della rinuncia ad agevolazioni di aiuti concessi ma non (ancora) erogati e, quindi, di poterla qualificare come atto rettificativo del massimale beneficiato.

D’altro canto, alcune delle “nostre” osservazioni sono state recepite, in specie quelle sul mantenimento del massimale di 200 mila euro (anche se con la restrizione di non prevedere un meccanismo di adeguamento all’andamento inflazionistico, su cui anche Confindustria – nelle sue osservazioni del 9 settembre 2013 – aveva espresso auspicio) e sulla nozione di impresa unica. Relativamente a quest’ultima e sulla scia delle indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (C-382/99) in ordine alla inclusione di tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità, la Commissione ha adottato un criterio di autonoma sufficienza di ognuna delle seguenti relazioni tra diverse imprese, anche per il tramite di una o più altre imprese:

  • la maggioranza dei diritti di voto;
  • diritto di nomina o revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza;
  • diritto di esercitare un’influenza notevole per clausola di contratto o statuto;
  • controllo in virtù di accordo con altri soci (in Italia, si ritiene possa trattarsi dei “sindacati” o “patti parasociali”) della maggioranza dei diritti di voto.

La Commissione ha tratto fonte, per l’individuazione siffatta, dalla definizione di “imprese collegate” fornita dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (art. 3, par. 3) e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (art. 3, par. 3).

Il nuovo regolamento de minimis, che resterà in vigore per sette anni (2014-2020), ha inoltre dedicato un intero articolo – il numero 4 – al “Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo” (o “ESL”), nel quale viene precisato, tra l’altro, che il fattore discriminante l’applicabilità o meno delle previsioni di cui al regolamento medesimo è la possibilità di calcolare con precisione – ex ante – l’“ESL” senza che sia necessaria una valutazione dei rischi (cosiddetti “aiuti trasparenti”).

Giova rammentare, a tal proposito, che gli aiuti de minimis attengono non solo a forme di sovvenzione diretta in denaro ma, altresì, a prestiti, garanzie, conferimenti e finanziamenti del rischio per i quali si rende comunque necessario determinarne l’ammontare.

Non è stato precisato cosa debba intendersi per esercizi finanziari utilizzati dall’impresa

Purtroppo, è stata persa un’importante occasione per apportare un miglioramento della definizione di “esercizio finanziario” quale unità di computo del triennio mobile. Infatti, nel Reg. n. 1998/2006 si faceva riferimento a quello adottato dall’impresa nello Stato membro, con ciò cagionando incertezza sia per quanto attiene alla individuazione del settore impositivo al quale riferirsi (ad esempio, Iva o imposte sul reddito) sia per quanto attiene alla durata dello stesso (si pensi, ad esempio e nell’ambito delle imposte sui redditi, ad una società neocostituita o trasformata), ed ora con il nuovo regolamento è stata riproposta la medesima formulazione lessicale (art. 3, par. 5), anche se non risulta più alcuna esplicita menzione – tra i considerando (cfr. numero 9 del Reg. n. 1998/2006) – agli “esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali”.