Comunione ma non troppo
di Luigi Scappini
Con l’articolo 1, comma 156 della Legge n.147/2013 (la Legge di stabilità per il 2014), il Legislatore ha riproposto la possibilità di procedere alla rideterminazione, previa predisposizione di una perizia asseverata e versamento di un’imposta sostitutiva, del valore delle partecipazioni sociali e dei terreni detenuti da parte dei soggetti che, in caso di cessione o conferimento, determinano esclusivamente un reddito diverso.
Ne deriva che da un punto di vista soggettivo, possono fruire dell’istituto:
- le persone fisiche limitatamente alle operazioni non rientranti nell’esercizio d’impresa;
- le società semplici;
- le società di fatto che non hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali in quanto equiparate alle società semplici ex articolo 5, comma 2, lettera b) Tuir;
- gli enti non commerciali e
- i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
Le partecipazioni sociali rivalutabili possono alternativamente consistere in azioni, quote di partecipazione al capitale sociale, diritti e titoli che danno diritto all’acquisto delle partecipazioni quali sono i diritti di opzione e i warrant.
Le partecipazioni non devono essere negoziate in mercati regolamentati, compresi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.12/E del 31 gennaio 2002, quelli esteri. Inoltre, il termine mercato ricomprende “non solo la borsa e il mercato ristretto, ma anche ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative, ossia tutti i mercati regolamentati di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (ora decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nonché quelli di Stati appartenenti al’OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede”.
Ulteriore requisito discriminante è il possesso al 1° gennaio 2014.
L’imposta sostitutiva da assolvere varia in ragione della qualifica o meno delle partecipazioni detenute, attestandosi al 4% nel primo caso e al 2% nel secondo.
Norma di riferimento ai fini della determinazione della caratura è l’articolo 67, comma 1, lettera c) Tuir, che individua quali parametri di calcolo:
- il diritto di voto o
- la partecipazione al capitale sociale.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.52/E del 10 dicembre 2004, ha chiarito la natura alternativa dei limiti previsti dalla norma, affermando che ai fini della qualificazione di una partecipazione è sufficiente il superamento anche di uno soltanto dei due parametri.
Resta inteso che il criterio dei diritti di voto è utilizzabile solo per gli enti, residenti e non, che dispongono di un organo assembleare.
Per tutti gli altri si dovrà utilizzare esclusivamente il criterio della partecipazione al capitale o al patrimonio e, in particolare, si dovrà verificare il superamento o meno del limite del 25% (si ricorda come non siano rivalutabili le partecipazioni relative a società quotate in mercati regolamentati).
Nel caso di esercizio del diritto di voto, il limite percentuale da considerare è pari al 20%.
Caso particolare, ai fini della determinazione della caratura è quello delle partecipazioni detenute in comunione legale.
Ai sensi dell’articolo 177 del codice civile, formano oggetto della comunione legale “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.”.
Ai fini della determinazione della caratura, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.131/E del 30 aprile 2002, ha affermato che una partecipazione in comunione legale deve essere idealmente suddivisa in due partecipazioni riferibili ai coniugi per la metà.
In altri termini, e riprendendo il caso analizzato nel documento di prassi, una partecipazione detenuta in comunione legale pari al 30%, è suddivisibile in parti uguali tra i coniugi, di modo che ognuno sarà “intestatario“ per un 15%.
Tuttavia, non si può sottacere come, dalla lettura dell’articolo 2437 del codice civile per le S.p.a. e dell’articolo 2468 per le S.r.l., parte della dottrina ritenga le conclusioni cui giunge l’Agenzia delle entrate non così pacifiche, evidenziando la circostanza che, sulla base di queste disposizioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
In tal caso, se ad esempio fosse nominato uno dei due coniugi, si potrebbe concludere che egli eserciterebbe a tutti gli effetti diritti di voto per un 30%: in considerazione di ciò si potrebbe arrivare a “riunire” la partecipazione rendendola qualificata.
Tuttavia, posto che il rappresentante comune esercita poteri assimilabili a quelli di un delegato, non si può non concludere per una soluzione in senso negativo.
Infatti, se così non fosse, si arriverebbe alla conclusione che il delegato dal socio alla partecipazione in assemblea, se raccoglie deleghe sufficienti a rendere il suo voto influente quanto una partecipazione qualificata, renda tutte le partecipazioni che rappresenta quali qualificate.