È cedibile anche il credito Iva trimestrale?
di Giovanni Valcarenghi
Il concetto di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale non va riferito soltanto alle somme chieste a rimborso con la dichiarazione stessa, ma può essere esteso agli importi richiesti a rimborso in sede trimestrale, ai sensi del secondo comma dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, sotto la condizione che il credito, rimborsabile infrannualmente, trovi successiva conferma nella dichiarazione annuale.
Sulla base di questa considerazione, la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n.2252 del 20 ottobre 2013, ha affermato che il credito IVA trimestrale, chiesto a rimborso e confermato nella dichiarazione annuale, può essere ceduto a terzi con le modalità previste dall’art.69 del R.D. n.2440/1923 e con effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, quale debitore ceduto.
Con tale conclusione, adesiva a quella dei giudici di prime cure, è stata disattesa la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ribadita in più occasioni, da ultimo con la R.M. 4 aprile 2006, n. 49.
L’art. 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70/1988 dispone che, “agli effetti dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l’accertamento sia diventato definitivo”. Come già chiarito con la circolare n. 6 del 13 febbraio 2006 (risposta 12.4), per “credito risultante dalla dichiarazione annuale” si deve intendere soltanto quello indicato nella dichiarazione annuale IVA e, pertanto, solo tali crediti – e non anche quelli infrannuali chiesti a rimborso – sono suscettibili di cessione.
Secondo l’Agenzia, ad una diversa conclusione non può giungersi in base alla circostanza che gli uffici possono rilasciare, per i crediti IVA infrannuali, l’attestazione di cui all’art. 10 del D.L. n. 269/2003 (cd. “attestazione dei crediti tributari”), che consente agli istituti di credito che hanno sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate specifiche convenzioni, di anticipare ai creditori il 90% del valore del credito medesimo. In tale evenienza, infatti, l’istituto bancario si impegna a concedere al contribuente un’anticipazione del credito rimborsabile, purché lo stesso dia disposizione irrevocabile all’Agenzia di liquidare il rimborso per il tramite dell’istituto medesimo. Trattasi, quindi, di uno strumento per facilitare l’accesso al credito a tutte le imprese in attesa di rimborsi periodici IVA in conto fiscale, senza, peraltro, che l’istituto bancario si configuri quale cessionario del credito medesimo.
La tesi dell’Amministrazione finanziaria non è stata condivisa dalla Corte d’Appello di Venezia. Le argomentazioni a supporto del principio sancito dalla sentenza sono essenzialmente quelle esplicitate dall’Associazione italiana Dottori commercialisti di Milano nella norma di comportamento n. 164/2006.
Tanto il credito trimestrale quanto quello annuale derivano da operazioni confluite nella dichiarazione IVA annuale e determinano un’eccedenza d’imposta rimborsabile che, in quanto tale, costituisce un credito certo, liquido ed esigibile e non, viceversa, una mera aspettativa di rimborso. Esiste, pertanto, una perfetta simmetria tra le condizioni che consentono il perfezionamento della cessione del credito, sotto il profilo civilistico (cfr. artt. 1260 ss. c.c.), e la rilevanza del credito, agli effetti dell’IVA, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria; da quest’ultimo punto di vista, affinché la cessione produca effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, debitore ceduto, occorre rispettare l’art. 69 del R.D. n. 2440/1923, in base al quale:
- le cessioni di crediti verso l’amministrazione, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, devono essere obbligatoriamente notificate all’amministrazione centrale ovvero all’ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento, e ciò in deroga alla regola sancita dall’art. 1264 c.c., per la quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo quando questi l’abbia accettata;
- la notifica deve avvenire per tempo, giacché essa rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi;
- le cessioni di crediti devono altresì risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.
La sentenza in esame, a sostegno della cedibilità del credito IVA trimestrale chiesto a rimborso, osserva:
- da un lato, che i crediti tributari sono tutti ordinariamente cedibili (cfr., ad esempio, l’art. 43-bis D.P.R. n. 602/1973, in tema di cessione di crediti derivanti da dichiarazione dei redditi, anche qui con garanzia del cessionario). Di conseguenza, l’interpretazione dell’art. 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70/1998 fornita dall’Agenzia delle Entrate si dimostra erronea, oltre che eccessivamente semplicistica ed arbitraria, in quanto tale norma non vieta la cessione dei crediti IVA infrannuali, ma si limita semplicemente a prendere in esame uno dei possibili casi di cessione, ampliando la garanzia della Pubblica amministrazione rispetto a quanto previsto dagli artt. 1266 e 1267 c.c. e consentendo all’ufficio di agire anche verso il cessionario;
- dall’altro, in base alla normativa in materia di IVA, è possibile non solo optare per la liquidazione trimestrale dell’imposta, ma anche chiedere il rimborso delle eccedenze infrannuali, con la conseguenza che il credito maturato diviene disponibile per il contribuente con la liquidazione e contestualmente cedibile, salve le garanzia imposte dalla legge o quella generale di cui agli artt. 1266 e 1267 c.c.. e fatto salvo, inoltre, il potere di rettifica o accertamento dell’ufficio.