Lettere d’intento: comunicazione con vecchie regole
di Fabio Garrini
Sarà capitato a molti colleghi di riceve una telefonata da un proprio cliente di Studio che chiede lumi circa il corretto comportamento da tenere in relazione alla (ormai ben nota e rodata) comunicazione delle lettere d’intento: diversi esportatori abituali, nell’inviare a propri fornitori la richiesta di non applicazione dell’IVA (la cosiddetta “lettera d’intento”, appunto) dichiarano che da quest’anno si occuperanno direttamente loro dell’adempimento telematico in oggetto.
Quindi, chi riceve tale richiesta, è libero da adempimenti? Le cose non stanno esattamente in questo modo e, onde evitare future sgradevoli inconvenienti, meglio fare chiarezza sul punto, anche in vista della prossima scadenza del 16 febbraio relativa alla comunicazione da inviare per le operazioni poste in essere, con non imponibilità IVA ex art. 8 c. 1 lett. c DPR 663/72, effettuate nel corso del mese di gennaio. Si ricordi infatti che, grazie al DL 16/12, la comunicazione non va inviata con riferimento al momento di ricezione del documento (com’era in precedenza), ma facendo riferimento al periodo di liquidazione nel quale vengono poste in essere, per prime, le operazioni non imponibili di forza della richiesta del cliente.
La modifica “in itinere”
La questione va riferita ad una modifica normativa contenuta nel Disegno di Legge n. 958/2013 (il cosiddetto “disegno di legge sulle semplificazioni”): è previsto che – con riferimento alla operazioni da effettuarsi a partire dal 1° gennaio 2014 – tale adempimento non debba più essere assolto dal fornitore (ossia colui che sino ad oggi se ne è occupato), ma direttamente dall’esportatore abituale, che deve successivamente provvedere a consegnare la dichiarazione d’intento al cedente o prestatore, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.
Quindi l’adempimento telematico si dovrebbe spostare dal cedente/prestatore al cessionario/committente (cioè dal fornitore che emette la fattura al cliente che chiede di non applicare l’imposta). In capo al fornitore vi sarà l’obbligo di verificare, prima di effettuare l’operazione senza l’applicazione dell’Iva, di aver ottenuto dal cessionario o committente la dichiarazione d’intento trasmessa da costui all’Amministrazione Finanziaria, unitamente alla ricevuta dalla stessa rilasciata: diversamente, nel caso di mancato addebito dell’imposta sul valore aggiunto, incorre nella citata sanzione del precedente co. 3, ovvero dal 100% al 200% dell’Iva non esposta in fattura.
L’art. 22, co. 3, del Disegno di Legge n. 958/2013 stabilisce, infine, che le predette novità normative di cui ai precedenti co. 1 e 2 si applicheranno a partire dalle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni da effettuare, senza applicazione dell’Iva, a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2014.
La questione più delicata pare proprio la decorrenza, posto che il prossimo 16 febbraio è in scadenza, in capo ai fornitori, l’obbligo di presentare le comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2014.
Sul punto alcuni osservano come il disegno di legge rechi come decorrenza lo scorso 1 gennaio e, visto il risalto che è stato dato alla disposizione, non è ipotizzabile un’inversione di rotta da parte del Legislatore; ragione per cui, una volta che la disposizione sarà approvata, questa dovrebbe dare copertura retroattiva a quanto avvenuto dall’inizio dell’anno. Secondo questa tesi il fornitore non dovrebbe ad oggi compiere alcun adempimento, mente il cliente effettuerà la comunicazione solo quando tale disposizione sarà vigente (e quando il nuovo modello verrà approvato).
Chi scrive è però oltremodo diffidente sul punto. Trattandosi, appunto, di un disegno di legge, questo potrebbe essere esaminato anche tra molto tempo (e con l’instabilità politica attuale il caso è tutt’altro che remoto), oppure potrebbe mai entrare in vigore; peraltro, quand’anche fosse approvata tale nuova disciplina, chi può assicurare che il 1 gennaio 2014 non sia diventato 1 gennaio 2015 ovvero 2016, ecc?
Senza dimenticare che la scheda informativa sul sito dell’Agenzia delle Entrate (per quanto questa possa valere ma comunque, se non è una prova, almeno pare un utile indizio), al momento della pubblicazione del presente contributo, reca ancora la previsione dell’onere di invio telematico dei dati a carico del fornitore.
Pertanto, tenendo anche in considerazione le pesanti sanzioni in caso di omissione della comunicazione (dal 100% al 200% dell’imposta non addebitata), pare oltremodo consigliabile continuare utilizzando le vecchie regole; questo ben consci che se anche fosse approvata una diversa disciplina con effetto retroattivo, di certo nessuna contestazione potrebbe essere sollevata a carico del fornitore che dovesse aver inoltrato una comunicazione che, a posteriori, sarebbero risultata non dovuta.
In questo caso (come peraltro in molti altri), meglio essere oltremodo cauti…