Tornano i problemi delle società di comodo
di Giovanni Valcarenghi
Una risposta rilasciata dall’Agenzia delle entrate durante Telefisco ci rammenta che, con l’avvio dell’anno 2014, torna di estrema attualità il tema delle società di comodo, nelle sue due differenti declinazioni delle società non operative e delle società in perdita sistemica.
La differenza tra le due situazioni, ormai nota, consiste nel tipo di analisi che deve svolgere l’operatore: verifica sui ricavi del periodo (per le non operative), verifica sulla posizione reddituale del triennio di riferimento (per le perdite sistematiche).
Su tale situazione, poi, si innestano le tematiche delle cause di esclusione e di disapplicazione; le prime da cercare sul periodo oggetto di dichiarazione, le seconde da cercare sul periodo oggetto di dichiarazione per il caso delle non operative, oppure su uno dei periodi costituenti il triennio di osservazione per le perdite sistematiche.
Ultima considerazione preliminare consiste nel fatto che, in mancanza di valide esclusioni o di accoglimento di un apposito interpello disapplicativo, il contribuente ha come unico rimedio l’adeguamento all’imponibile minimo, colpito peraltro da IRES ad aliquota 38% (nessuna maggiorazione, invece, si applica per i soggetti IRES).
Oltre ai temi reddituali, e la tematica è di ancor maggiore attualità in questo periodo dell’anno, va rammentata anche la limitazione al rimborso ed all’utilizzo in compensazione dell’IVA, tanto nel caso in cui il soggetto sia non operativo che in perdita sistemica. Proprio su tale aspetto si concentra il quesito posto alle Entrate che, ad onor del vero, appare più come un tentativo da ultima spiaggia che non una questione sulla quale si potesse sperare in una risposta benevola.
In sostanza, si è domandato se, al ricorrere di mancato superamento del test di operatività o per effetto del conseguimento di perdite, si determinano comunque le penalizzazioni Iva, anche se il contribuente si adegua al reddito minimo previsto.
Riprendendo quanto già affermato nella circolare n. 25/E del 4 maggio 2007, per i soggetti non operativi, ai fini dell’applicazione delle richiamate limitazioni al riporto dell’eccedenza di credito Iva, è irrilevante l’adeguamento al c.d. reddito minimo previsto per l’anno in cui il soggetto interessato risulta non operativo.
Chiarito ciò, l’unica cosa che aggiunge la risposta è l’estensione delle medesime conclusioni anche nei confronti dei soggetti in perdita sistematica, visto il richiamo dell’articolo 2, comma 36-decies, primo periodo, del Dl n. 138/2011, al citato articolo 30 della legge 724/1994.
E, dato che si è toccato l’argomento, la precisazione viene allargata anche alla problematica della perdita “assoluta” del credito IVA. Infatti, è altresì irrilevante l’adeguamento al c.d. reddito minimo … da parte dei soggetti non operativi ovvero dei soggetti in perdita sistematica, per evitare la perdita dell’eccedenza di credito …. Ciò in quanto la norma subordina la perdita dell’eccedenza esclusivamente al raffronto tra l’ammontare delle operazioni imponibili ai fini Iva e l’ammontare dei c.d. ricavi presunti. Infatti, a prescindere dal fatto che il soggetto interessato sia non operativo ovvero in perdita sistematica, la perdita dell’eccedenza a credito avviene qualora, per tre periodi d’imposta consecutivi, il soggetto interessato non effettui operazioni rilevanti ai fini Iva per un ammontare non inferiore ai c.d. ricavi presunti determinati ai sensi dell’articolo 30 della Legge n. 724/1994.
Tutto ciò è importante in questi primi mesi dell’anno, periodo durante il quale i contribuenti si accingono ad effettuare compensazioni del credito IVA maturato nel 2013; ipotizzare un adeguamento al reddito minimo, come confermato, non serve ad evitare le limitazioni.
Infine, vale la pena di rammentare che, dal 2013, trovano applicazione i maggiori valori degli immobili rivalutati ai sensi del DL 185/2008 e le regole di calcolo dei ricavi minimi possono variare rispetto al passato. A tale riguardo la R.M. 101/E del 20.12.2013 ha precisato che: …, per il 2013, dovranno essere presi in considerazione il maggior valore divenuto rilevante a seguito della rivalutazione degli immobili per lo stesso 2013 (essendo il valore rivalutato il “valore fiscalmente rilevante” per quell’esercizio) e il valore non rivalutato dei medesimi immobili per il 2012 e per il 2011 (non essendo per tali periodi efficace – ai fini fiscali – la rivalutazione in parola).