30 Gennaio 2014

Le addizionali sui compensi erogati agli atleti dilettanti

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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E’ ormai passato più di un anno dalla emanazione della risoluzione n.106/E dell’11 dicembre 2012 con la quale l’Agenzia delle Entrate, “spiazzando” la totalità degli addetti ai lavori, ha sostenuto che sulla parte dei compensi corrisposti ad atleti dilettanti che eccede l’importo di 7.500 euro, deve essere applicata, oltre all’aliquota IRPEF del 23%, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF e l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF sulla base della residenza del percettore.

Il “nodo” è legato all’interpretazione del comma 1 dell’art. 25 della L. n. 133/1999 che prevede che, sulla parte imponibile (cioè eccedente i 7.500 euro all’anno) dei compensi disciplinati dal comma 1 lett. m) dell’art. 67 del Tuir (cioè quelli erogati agli sportivi dilettanti, per intenderci, ma anche quelli dovuti ai direttori artistici e esimili) è necessario effettuare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito Irpef maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Già gli operatori del settore avevano dovuto “digerire” l’aumento dell’aliquota di base all’addizionale regionale all’IRPEF (quella che in fase di prima definizione del tributo era denominata “di compartecipazione”), passata dallo 0,9% all’1,23% per effetto delle modifiche apportate all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 68/2011 da parte dell’art. 28, comma 1, del D.L. n. 201/2011.

Sul tributo comunale all’IRPEF le cose, però sembravano chiare. Siccome, infatti, fino ad ora non è stata mai deliberata la quota “fissa” dell’addizionale comunale ma, seguendo l’autonomia di ciascun Comune, solo quella variabile (cioè la percentuale di variazione all’aliquota di compartecipazione) non c’erano mai stati dubbi: la ritenuta da applicare era solo quella Irpef maggiorata dell’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF (la sola per la quale, come visto, è stata individuata l’aliquota).

Pertanto, coloro che corrispondono compensi agli atleti dilettanti eccedenti l’importo di 7.500 euro all’anno operano, sull’importo erogato, una ritenuta del 24,23%, data dalla somma della ritenuta IRPEF del 23% e della ritenuta per l’addizionale regionale all’IRPEF dell’1,23%.

Alla fine del 2012, però, l’Agenzia delle Entrate, facendosi forte del contributo ricevuto sull’argomento dalla Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero delle finanze, sostiene che la norma contenuta nell’art. 25 della L. n. 133/1999 effettua un “generico rinvio” alle addizionali con ciò affermando:

  1. da un lato che l’aliquota dell’addizionale regionale da applicare è quella deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale;
  2. dall’altro che, poiché la mancata emanazione del provvedimento relativo all’aliquota base dell’addizionale comunale non impedisce l’applicazione del tributo, che chi corrisponde somme agli atleti dilettanti eccedenti il limite di 7.500 euro deve effettuare sulle somme corrisposte una trattenuta anche a titolo di addizionale comunale, seguendo le regole del Comune anche per quanto riguarda eventuali soglie di esenzione o di agevolazione.

Come sopra anticipato, è ormai passato più di una anno da quando questa interpretazione è stata resa pubblica ma non risulta che gli operatori si siano effettivamente adeguati alle prescrizioni in essa contenute. La maggior parte dei sostituti d’imposta si limita infatti ad applicare la ritenuta a titolo di Irpef e di addizionale regionale “di base” all’Irpef nella convinzione che l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate sia di fatto andata oltre il dato letterale della disposizione istitutiva dell’obbligo.

Oltre a ciò, conformarsi al comportamento indicato nella risoluzione n. 106/E del 2012 comporta uno sforzo amministrativo non da poco per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che di solito non sono dotate di un “ufficio personale” equivalente a quello delle grandi aziende (e affidare il calcolo delle ritenute ad un consulente del lavoro sarebbe veramente troppo oneroso per le spesso magre finanze dei club!).

Oltre a comportare sostanziali difficoltà amministrative per il soggetto che corrisponde le somme – che deve acquisire gli elementi specifici del comune e della regione di residenza dell’atleta che riceve le somme – questa soluzione si presta poi a difficoltà operative. Ad esempio, nel caso degli atleti non residenti diventa impossibile individuare l’aliquota dell’addizionale regionale e comunale di residenza.

Alla luce di tutto ciò sarebbe quindi più che mai auspicabile una inversione di rotta da parte dell’Agenzia delle Entrate che, rivedendo il precedente orientamento, confermasse in maniera definitiva quanto fatto dagli operati del settore fino ad oggi. Questo sì che sarebbe un vero e proprio segnale di distensione degli ormai sempre troppo tesi rapporti tra Fisco e mondo dello sport dilettantistico!