14 Gennaio 2014

Legge stabilità: deducibilità dei canoni leasing

di Federica FurlaniSergio Pellegrino
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L’art.1, commi 162 e 163, della L. 147/2013 ha apportato importanti modifiche alle regole di deducibilità dei canoni di locazione finanziaria per imprese e professionisti, per una volta a favore del contribuente, novità applicabili ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2014.

Negli ultimi anni la rilevanza dei canoni di leasing nella determinazione del reddito di impresa è stata già oggetto di rilevanti modifiche.

Ricordiamo infatti l’art. 4 bis del D.L. 16/2012, che, con decorrenza dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012, aveva affrancato la subordinazione della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria dalla durata minima del contratto di leasing: la deduzione fiscale dei canoni, sia dal reddito di impresa che di lavoro autonomo, deve pertanto avvenire in un arco temporale determinato in funzione del bene oggetto del contratto senza necessità di rispettare una durata minima dello stesso.

Questo significa che la durata pattuita del contratto di leasing potrebbe essere anche inferiore a quella minima fiscale: in tale ipotesi si rende necessario effettuare le opportune variazioni in aumento in dichiarazione per poi consentire, dopo il riscatto, la deduzione di quanto prima ripreso a tassazione. Sul punto si veda la circolare 17/E/2013.

L’intervento della Legge di Stabilità (comma 162) modifica l’art. 102, comma 7, del Tuir per quanto riguarda le imprese, prevedendo una riduzione del periodo di deducibilità fiscale dei canoni di leasing.

Per i beni mobili passa dai 2/3 alla metà del periodo di ammortamento fiscale, eccetto se si tratti di autovetture aziendali non strumentali che continuano ad operare la deduzione in quattro anni (periodo pari all’ammortamento fiscale).

Per queste ultime inoltre è stata eliminata la doppia tassazione IPT, una volta in sede di stipula del contratto di leasing e una seconda in occasione del riscatto dell’autovettura.

Schema deducibilità leasing beni mobili per imprese

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Per i professionisti, con riguardo ai beni mobili, nulla è cambiato: l’art. 54 Tuir già sanciva la deducibilità proporzionata alla metà del periodo di ammortamento a prescindere dalla durata contrattuale che può essere liberamente pattuita senza inficiare sulla deducibilità fiscale dei canoni.

In caso di beni immobili per le imprese la novità della Legge di stabilità riguarda la deduzione dei canoni di leasing per un periodo non inferiore a 12 anni con durata contrattuale libera, fermo restando la necessità di rendere indeducibile, ai sensi dell’art. 36, comma 7-bis, D.L. 223/2006, la quota capitale del canone relativa al terreno sottostante (scorporo dell’area).

Schema deducibilità leasing beni immobili per imprese

La vera novità riguarda i lavoratori autonomi con riferimento ai leasing immobiliare con la modifica dell’art. 54 comma 2 del Tuir.

Nella versione precedente la norma così recitava: La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

La Finanziaria 2007 aveva infatti introdotto una deduzione totale dei canoni di leasing immobiliare (50% per gli immobili ad uso promiscuo) in relazione ai contratti con durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (con minimo di 8 anni e massimo di 15) stipulati nel triennio 2007-2009; per quelli stipulati dal 2010 si è invece tornati all’indeducibilità totale.

Le modifiche di favore introdotte dalla L. 147/2013 reintroducono la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria immobiliare per i lavoratori autonomi in un periodo non inferiore a 12 anni (resta intesa la necessità di scorporo dell’area).

La relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2014 nel commentare tale novità fa riferimento ai beni immobili aventi finalità strumentali; si rende pertanto necessario un chiarimento in merito alla possibile deducibilità nello stesso arco temporale ma al 50% per gli immobili ad uso promiscuo.

Schema deducibilità leasing beni immobili strumentali lavoratori autonomi

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Il nuovo assetto normativo sopra descritto ha effetto per i contratti di leasing sottoscritti a partire dall’entrata in vigore della Legge 147/2013, ovvero dal 1° gennaio 2014.