Confermata l’agevolazione per la PPC
di Luigi Scappini
In un precedente intervento ci siamo occupati del ripristino, avvenuto con il comma 36 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) della possibilità, per le Srl, le cooperative e le società di persone, per la tassazione su base catastale del reddito prodotto.
Ma, come evidenziato, con la Legge si stabilità 2014 il comparto agricolo ha ottenuto anche il ripristino dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina.
Infatti, il comma 608, intervenendo sull’articolo 10 del D.Lgs. n. 23/2011 con cui viene riformata la disciplina dell’imposta di registro, esclude espressamente da tali modifiche l’agevolazione di cui all’articolo 2, comma 4-bis del D.L. n. 194/2009, convertito con Legge n. 25/2010.
Il regime prevede l’applicazione dell’imposta di registro e di quella ipotecaria in misura fissa, mentre l’imposta catastale è dovuta in misura proporzionale pari all’1%.
L’agevolazione spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
Si ritiene che possa fruire dell’agevolazione in oggetto anche l’aspirante IAP, in ragione del generico rimando alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 99/2004, di modo che è applicabile il principio previsto dall’articolo 1, comma 5ter per cui le disposizioni relative allo IAP si estendono “anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle Regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti.”.
Oggetto di trasferimento possono essere esclusivamente i terreni agricoli come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti e quindi quelli delle zone E.
Il coltivatore diretto e/o lo IAP hanno l’obbligo, pena la decadenza dall’agevolazione e il recupero delle maggiori imposte da parte dell’Agenzia delle Entrate, di non procedere alla vendita o alla cessazione della coltivazione nel caso del coltivatore diretto o della conduzione per l’imprenditore agricolo professionale prima che siano decorsi 5 anni dall’atto agevolato.
In deroga a tale previsione di possesso continuato per almeno un quinquennio, è previsto che non si decada nel caso in cui, fermo restando la destinazione agricola del fondo, i terreni acquistati in regime agevolato vengano ceduti o concessi in godimento del terreno al coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo, che esercitano attività agricole di cui all’articolo 2135 cod. civ..
Con la risoluzione n.455/E/2008 l’Agenzia delle Entrate ha affermato come non sia causa di decadenza dall’agevolazione il conferimento, da parte di un coltivatore diretto, anteriormente al decorso del quinquennio dall’acquisto, dei terreni in una neo costituita Sas in cui lo stesso, insieme al coniuge e a un figlio risulti essere socio accomandatario. Infatti, in tal caso, viene comunque perseguito uno dei fini che sono espressamente previsti in deroga alla decadenza, che si precisa non comporta l’applicazione di sanzioni ma solamente il recupero delle imposte.
Al contrario, sempre l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.227/E/2009 ha confermato la decadenza dall’agevolazione nell’ipotesi in cui il conferimento avvenga nei confronti di una Srl, in quanto in tale fattispecie non è riscontrabile la forma giuridica di società di persone e il conferimento viene effettuato in favore di soggetti diversi da quelli contemplati dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n.228/2001.
Oltre a queste cause di non decadenza, si ha un’ulteriore deroga nell’ipotesi in cui la cessione nel quinquennio sia una conseguenza dell’applicazione di politiche comunitarie, nazionali e/o regionali aventi il fine dell’inserimento dei giovani in agricoltura o quello del prepensionamento nel settore.
Proprio in merito all’incentivazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura si deve sottolineare come non risulti più applicabile l’agevolazione di cui all’articolo 14, comma 5 della L. n.441/1998, a decorre dal 1° gennaio 1999, i giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 950/97, nel caso di acquistino o permuta di terreni agricoli, giovano di una riduzione dell’imposta di registro che viene applicata nella misura del 75% della misura ordinariamente prevista.
Ne deriva che, in ragione del combinato disposto di cui al comma 608 e 609 della legge di Stabilità 2014, l’imposta di registro si renderà applicabile nella misura del 12% e le ipocatastali in misura fissa.
Tuttavia, in riferimento ai giovani imprenditori agricoli, si segnala come vi sia l’opportunità di azionare la prelazione ai sensi del D.Lgs 185/2000 in merito alla dismissione da parte dello Stato dei terreni demaniali, come stabilita dall’articolo 66 del D.L. 1/2012, convertito nella Legge 27/2012. La prelazione sarà esercitabile non appena verrà emanato il provvedimento attuativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto non quello dell’economia e delle Finanze. Si ricorda come in tal caso i terreni possono mutare l’originaria destinazione agricola per 20 anni dalla trascrizione del relativo contratto.