Trust e titolare effettivo: le nuove regole del modulo RW
di Ennio VialVita Pozzi
Come già anticipato nell’edizione di Euroconference news del 27 dicembre, il punto 1.1.1 della C.M. n. 38/E del 23 dicembre 2013 approfondisce i nuovi obblighi di segnalazione in capo al titolare effettivo. Ieri abbiamo approfondito il caso delle società mentre oggi focalizzeremo l’attenzione sui trusts. Anche in questo caso il concetto di titolare effettivo è mutuato dalla disciplina antiriciclaggio.
Il provvedimento Prot.2013/151663 del 18 dicembre 2013 ricorda che esistono le seguenti casistiche di titolare effettivo:
- se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica;
- se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica.
La circolare chiarisce che se sono verificati i requisiti di cui al punto 1) (a esempio, se la percentuale di attribuzione del patrimonio è pari o superiore al 25%), il contribuente è tenuto a dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria a essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa.
Il chiarimento appare pienamente in linea con il dettato normativo. Correttamente la circolare precisa che rilevano gli investimenti e le attività estere sia se detenuti da entità e istituti giuridici residenti in Italia, sia se detenuti da entità e istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti. In sostanza, si applica l’approccio look through anche se il trust o la fondazione sono istituiti in un Paese collaborativo.
Il chiarimento più atteso, tuttavia, riguarda la seconda casistica, ossia quella del trust che individua meramente la categoria dei beneficiari. Una interpretazione strettamente letterale del dato normativo poteva portare a sostenere la tesi secondo cui tutti i partecipanti alla categoria (beneficiari attuali) fossero tenuti a monitorare l’intero investimento. Questa impostazione si scontrava con molti problemi di natura pratica. Innanzitutto, tutti i beneficiari sopravvenuti a seguito di nascita sarebbero venuti al mondo con l’onere di fare il modulo RW. Peraltro, questo obbligo si sarebbe mal conciliato con la nuova impostazione volta a indicare l’intero investimento ma con la propria percentuale di possesso. Inoltre, generalmente la definizione delle quote del patrimonio da attribuire a ciascun beneficiario spettano al trustee, e la scelta viene spesso operata alla fine del trust.
La circolare risolve in modo pregevole la questione precisando che, qualora non siano verificati i requisiti per l’esercizio del controllo di tali entità o istituti (a esempio, se i beneficiari sono destinatari di una quota inferiore al 25% del patrimonio), la fondazione o il trust sono tenuti a monitorare direttamente gli investimenti o le attività estere sempreché si tratti di enti non commerciali residenti. In sostanza, sono confermate le regole classiche di monitoraggio per i trust. Ciò comporta che un trust estero, dove i beneficiari non abbiano un diritto puntuale alla percezione dei beni in quanto sono meri partecipanti di una categoria, non porta obbligo di monitoraggio per alcuno: il trust è escluso in quanto non residente mentre i beneficiari attuali sono esclusi in forza delle indicazioni contenute nella circolare.
Rimane ancora da affrontare il rischio della duplicazione di informazioni derivanti dal fatto che oltre ai titolari effettivi anche il trust residente rimane soggetto all’obbligo di compilazione del modulo RW. Anche questa questione è egregiamente risolta dalla circolare la quale, se da un lato precisa (e non poteva fare altrimenti visto il dettato normativo) che i trust non commerciali (ossia quelli dell’art. 73, co. 1 lett. c) del Tuir) sono tenuti all’obbligo di monitoraggio, dall’altro chiarisce che se l’adempimento spetta ai titolari effettivi, i trust sono tenuti a tale adempimento solamente per le quote non riferibili ai titolari stessi.
Si ponga il caso di un trust con tre beneficiari individuati puntualmente ai quali spettano le quote del 50%, 30% e 20%. Ebbene i due titolari effettivi cui corrispondono le quote del 50% e del 30% dovranno indicare l’intero investimento con le quote di partecipazione a essi riferite mentre il trust dovrà indicare l’intero patrimonio con la quota del 20%. Si ricorda, infatti, che il 20% non genera la qualifica di titolare effettivo. Per valutare la percentuale rilevante ai fini della qualifica di titolare effettivo si devono considerare anche le quote spettanti ai familiari di cui all’art. 5, co. 5 del Tuir e spesso (anche se non necessariamente) i beneficiari di un trust sono legati da rapporti di parentela.
La conseguenza di questa impostazione è che se i titolari effettivi indicano l’intero investimento, allora il trust non deve più segnalare alcunché.
La circolare precisa inoltre che non si ritiene che la titolarità effettiva del trust possa essere attribuita al trustee posto che quest’ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse.
E’ assolutamente condivisibile la visione del trustee: egli è, infatti, proprietario ai fini della gestione e non del godimento.
In realtà, queste indicazioni valgono per quanto concerne il modulo RW e non anche in materia di disciplina antiriciclaggio in quanto la terza fattispecie dell’allegato tecnico fa riferimento, per l’appunto, al soggetto che controlla il trust e, tralasciando le ipotesi di interposizione, questo altro non è se non il trustee.
A ogni modo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare, questa precisazione appare comunque superflua.
Da ultimo viene precisato che per permettere ai “titolari effettivi” del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il trustee è tenuto a individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri.