Svalutazione magazzino e rilevanza IRAP
di Giovanni ValcarenghiPuò accadere che, in sede di valutazione del magazzino di fine anno, taluni operatori siano chiamati a valorizzare beni in rimanenza che hanno perduto gran parte del proprio valore, a causa del lento rigiro del magazzino o del “fattore moda”, come a esempio accade nel comparto dell’abbigliamento. Il corretto valore civilistico in alcune occasioni è addirittura suggerito dalla cessione (spesso “a stock”) avvenuta nei primi periodi dell’esercizio successivo.
La prassi contabile (documento OIC 12 e Documento Interpretativo 1), vorrebbe che rettifiche e svalutazioni correggano direttamente la voce cui si riferiscono (quindi, punti 2, 3, 11 del Conto economico).
Al riguardo, inoltre, il documento OIC 13 prescrive che, nella valutazione delle rimanenze finali al minore fra il costo di acquisto ed il valore desumibile dall’andamento del mercato, debba tenersi conto della svalutazione dovuta alla obsolescenza ed al lento rigiro dei beni in giacenza, il cui importo è necessariamente frutto della applicazione di stime.
Lo stesso OIC 13 prevede che la rilevazione della svalutazione possa essere fatta con il metodo “voce per voce”, oppure attraverso la rilevazione di appositi “fondi di deprezzamento” i quali sono comunque da imputare sempre a diretta riduzione della posta attiva (la rimanenza).
La prima tecnica è certamente più precisa, ma mal si adatta ai soggetti che hanno un inventario composto da numerosi articoli; la seconda tecnica è certamente più agevole sul versante contabile (pur basandosi, comunque, su una analisi extracontabile di tipo puntuale), ma rischia di ingenerare equivoci in sede di accertamento.
Infatti, dal punto di vista IRES (e, fino al 2007, anche IRAP), la deduzione di queste svalutazioni incontra il limite dell’art. 92 del Tuir e, quindi, non è normalmente consentita, salvo che ricorrano le condizioni per l’applicazione del co. 5 (cd. valore normale medio dell’ultimo mese); si tratta quindi di operare una variazione in aumento nel modello Unico.
Ma ai fini IRAP, cosa accade? Ci poniamo l’interrogativo in quanto, in sede di verifica fiscale, differenti sono i comportamenti tenuti dagli organi accertatori.
Taluno, in ipotesi di utilizzo della tecnica contabile del fondo deprezzamento, con semplice richiamo alla circolare 25/E/2009 disconosce la deduzione come fosse un accantonamento vero e proprio (nel caso della vendita immediata a valore ridotto, nei primi mesi del successivo esercizio, si tratterebbe di differire la deduzione di un periodo di imposta); altri, invece, ne riconoscono la peculiarità rispetto ai “fondi” e, per conseguenza, ne riconoscono la deduzione anche ai fini del tributo regionale nell’esercizio di effettuazione della svalutazione.
A noi sembra preferibile questa seconda tesi, in quanto, a partire dal 2008, la nuova struttura del tributo regionale è ancorata ai valori del conto economico e, non essendovi deroghe esplicite, non vi sono disposizioni che possano ostare alla piena rilevanza IRAP di queste svalutazioni sin dall’anno della loro iscrizione in bilancio, in quanto esse sono classificate in voci di Conto economico rilevanti ai fini dell’imponibile dell’imposta regionale.
Il caso della riduzione di valore delle giacenze finali non va infatti confuso con quello degli accantonamenti ai “fondi rischi e oneri” rilevati nelle voci B.12 e B.13; in quest’ultimo caso si tratta di poste che hanno come contropartita fondi del passivo classificati alla voce B.3 dello Stato patrimoniale, del tutto estranei all’Irap.
Diversamente, nel caso della obsolescenza e dello slow moving delle rimanenze finali, si tratta di interventi su poste del bilancio che hanno una diretta rilevanza ai fini Irap e, non incontrando più i limiti di cui all’art. 92 del Tuir, dal 2008 non soggiacciono a vincoli particolari per il loro computo a riduzione dell’imponibile di periodo.
Così ragionando, peraltro, si giungerebbe alla condivisibile conclusione in forza della quale la conseguenza fiscale di una medesima situazione non verrebbe a mutare a seconda della diversa tecnica contabile adottata, rispetto a quelle comunque ritenute ammissibili dalla prassi contabile.
In questo senso va osservato che si è espressa anche Assonime, prima in alcune note della circolare 25/2009 e, successivamente, nel Documento I/2011 – Guida alle Imprese Ias Adopter – estendendo le conclusioni individuate anche alle imprese che non adottano gli Ias.