28 Dicembre 2013

La circolare Assonime sulle cambiali finanziarie

di Luigi Scappini
Scarica in PDF

Assonime, con la circolare n.39 del 16 dicembre 2013 analizza le novità introdotte con i decreti legge n.83/2012 e n.179/2012 in tema di emissione di cambiali finanziarie e obbligazioni.

L’intervento del Legislatore ha il preciso scopo di incentivare l’utilizzo di canali alternativi per il reperimento dei capitali, in sostituzione di quello bancario.

Nel presente intervento si pone l’attenzione sulle novità in tema di cambiali finanziarie che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della L. n. 43/94 rappresentano “titoli di credito all’ordine emessi in serie”, e che sono di fatto equiparate alle cambiali ordinarie.

Prima novità è l’ampliamento della platea legittimata alla loro emissione, rappresentata dalle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, diverse dalle banche e dalle micro-imprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE.

In ragione della negoziazione o meno sui mercati regolamentati o non regolamentati, dei titoli rappresentativi del capitale del soggetto emittente, l’emissione di cambiali finanziarie soggiace ad alcuni vincoli.

Innanzitutto deve essere previsto uno sponsor che, alternativamente, può essere una banca, un’impresa di investimento, una SGR (società di gestione del risparmio), una società di gestione armonizzata, una SICAV (società di investimento a capitale variabile), con almeno una succursale in Italia, avente lo scopo di supportare la società nell’emissione.

Le società diverse da quelle piccole e medie come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361CE precedentemente richiamata, possono rinunciare ad “appoggiarsi” allo sponsor.

Lo sponsor ha il compito di classificare la società emittente in termini di qualità creditizia, da scegliersi tra i seguenti parametri: ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa. Inoltre, esso deve mantenere nel proprio portafoglio, fino a naturale scadenza, una percentuale di G determinata in ragione dell’ammontare complessivo di titoli emessi.

In deroga a tale previsione, nel caso di emissione assistita da garanzie prestate alternativamente da banche, imprese di investimento, consorzi di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio, in misura non inferiore al 25% del valore complessivo di emissione, lo sponsor non ha obbligo alcuno di detenzione di cambiali nel proprio portafoglio.

Secondo vincolo previsto è quello per cui l’ultimo bilancio della società emittente sia certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta tra i revisori.

Assonime precisa come possano emettere cambiali anche le società a responsabilità limitata il cui ultimo bilancio sia stato revisionato da un revisore nominato in via facoltativa ai sensi di un’apposita clausola statutaria o sia stato oggetto di revisione a seguito di apposito incarico di revisione volontaria.

Da ultimo, le cambiali devono essere emesse e girate solamente a investitori professionali che non devono essere soci, sia direttamente che indirettamente, dell’emittente. Assonime precisa come la norma di legge non definisce quali soggetti siano da considerare come tali. A tal fine l’Associazione ritiene che sia possibile utilizzare la nozione di “investitore qualificato” contenuta nel Tuf senza però che siano esclusi dal novero degli investitori istituzionali quelli non soggetti a vigilanza prudenziale.

Prima di analizzare le novità di natura fiscale è importante sottolineare come siano state modificate sia la durata minima che massima della cambiale che passano rispettivamente da 3 a 1 mese e da 12 a 36 mesi, rendendola di fatto uno strumento di finanziamento a medio termine e non più solo a breve.

Per quanto attiene il regime fiscale applicabile in capo agli investitori, è stata introdotta la possibilità di fruire del regime impositivo di cui al D.Lgs. n.239/1996, ai sensi del quale agli interessi percepiti si applica un’imposta sostitutiva nella misura del 20%, in luogo di quello ordinario di cui all’art.26 del D.P.R. n. 600/73. Tuttavia, tale facoltà è concessa a condizione che le cambiali finanziarie, anche se emesse da soggetti non quotati, siano negoziate nei mercati regolamentati degli Stati Ue o di uno Stato aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché rientrante nella white list.

Sul fronte dei soggetti emittenti, il Legislatore ha reso più appetibile la cambiale finanziaria prevedendo la possibilità di non applicare, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, le stringenti norme di cui all’articolo 3, comma 115 della L. n.549/1995.

Tale “disapplicazione” è automatica per le cambiali finanziarie quotate, mentre soggiace ai seguenti requisiti nelle altre fattispecie:

  • le cambiali devono essere detenute da investitori qualificati e
  • i sottoscrittori devono essere soggetti residenti in Italia o in Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.4/E/2013 ha precisato come sia necessario che l’emittente acquisisca apposita certificazione scritta da parte del sottoscrittore.