Il nuovo RW: il titolare effettivo nel caso delle società
di Ennio VialVita Pozzi
Il punto 1.1.1 della C.M. n. 38/E del 23 dicembre 2013 approfondisce i nuovi obblighi di segnalazione in capo al titolare effettivo. Come già desumibile dallo stesso dato normativo e dal provvedimento del 18 dicembre Prot.2013/151663, il concetto di titolare effettivo viene desunto dalla disciplina antiriciclaggio e, in particolare, dall’allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007.
I due filoni del titolare effettivo sono rappresentati dalle partecipazioni in società e dai trusts. In questa sede esamineremo la prima fattispecie, rinviando alcune osservazioni in materia di trust al prossimo intervento che sarà pubblicato lunedì 30 dicembre.
Richiamando il provvedimento, la circolare ribadisce che il concetto di titolare effettivo viene esteso a tutti i soggetti in relazione ai quali trova applicazione la disciplina sul monitoraggio fiscale e, in particolare, alle società semplici e agli enti non commerciali. Tale precisazione sta ad indicare che tali soggetti, anche se diversi da una persona fisica, possono essere considerati titolari effettivi. A esempio, potrebbe accadere che una società semplice sia nominata come beneficiaria di un trust che detiene investimenti all’estero. In questo caso anch’essa, pur non essendo una persona fisica, dovrà essere trattata come un titolare effettivo e dovrà quindi provvedere alla segnalazione nel modulo RW.
La circolare chiarisce inoltre che il concetto di titolare effettivo opera solo se il soggetto estero non è interposto, nel qual caso si dovrà monitorare l’investimento sottostante. L’Agenzia non offre ulteriori spunti di riflessione ma il riferimento va fatto sia ai trust interposti sia anche a quelle società che rappresentano uno schermo meramente formale in quanto non sono tenute a predisporre la contabilità e offrono una certa fluidità di gestione del loro patrimonio da parte dei soci.
Sul punto, la C.M. 43/E/2009, richiamando la precedente circolare 4 dicembre 2001, n. 99/E, precisa che relativamente alla nozione di “interposta persona”, la questione non può essere risolta in modo generalizzato, essendo direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto. In tale sede, a titolo esemplificativo, è stato chiarito che si deve considerare soggetto fittiziamente interposta “una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettua il rimpatrio”.
In materia di titolare effettivo, un importantissimo e atteso chiarimento fornito dalla circolare attiene all’esclusione dal monitoraggio degli investimenti esteri effettuati per il tramite di una società residente.
Pertanto, se Tizio detiene il 30% di una società italiana che a sua volta detiene investimenti esteri, lo stesso non è tenuto a indicare tali investimenti nel modulo RW pur risultandone l’effettivo titolare; l’Amministrazione finanziaria, infatti, ritrarrà le informazioni di cui necessita dalle dichiarazioni delle società partecipate. La partecipazione italiana rileva tuttavia per determinare la percentuale di possesso in una società estera.
Il contribuente dovrà indicare l’intero investimento estero con la percentuale di possesso. Sul punto la circolare propone l’esempio n. 4 dove una persona fisica detiene direttamente il 15% della partecipazione di una società estera e, inoltre, il 50% attraverso una società italiana detenuta al 50%. In questo caso, seguendo le vecchie regole, il soggetto avrebbe indicato il valore della partecipazione relativa alla quota del 15%. Con le nuove regole bisognerà indicare il valore della partecipazione tenendo conto anche delle detenzioni indirette e della percentuale di demoltiplicazione conseguente alla catena di controllo. La percentuale sarà quindi del 40% ossia il 15% detenuto direttamente ed il 25% (50% * 50%) detenuto indirettamente per il tramite del veicolo domestico. Infatti, la circolare precisa che rilevano anche le partecipazioni domestiche qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente nella società estera, concorrano a integrare il requisito di titolare effettivo.
Questa regola tuttavia non vale per i paesi black list per i quali si applica un approccio look through finalizzato all’evidenziazione, accanto alla percentuale di partecipazione nel veicolo estero, del valore degli investimenti da questo detenuti in luogo del valore della partecipazione.
La circolare precisa che questo criterio opera solamente se sono soddisfatti i requisiti del titolare effettivo; diversamente, come emerge dall’esempio n. 5, se la partecipazione non integra il controllo ai fini antiriciclaggio, si dovrà continuare con la segnalazione della partecipazione. Si evidenzia peraltro come l’esempio n. 5 contenga un refuso in quanto deve riferirsi al caso di una partecipazione inferiore al 26%.
Se le partecipazioni estere sono quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, sono valorizzate direttamente nel modulo RW in quanto non esiste per queste il concetto di titolare effettivo ai fini antiriciclaggio. Ciò porta, in sostanza, ad escludere il principio del look through nonostante siano collocate in Stati paradisiaci.
La circolare precisa altresì che per valutare le percentuali per essere considerato titolare effettivo si computano anche le partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’art. 5 comma 5 del Tuir.
Inoltre, il contribuente è tenuto a verificare se lo status di titolare effettivo si verifica anche per un solo giorno nel corso dell’anno.
I Paesi non paradisiaci non sono solamente quelli inclusi nella white list di cui al D.M. 4.9.1996 ma altresì quelli con i quali è previsto uno scambio di informazioni adeguato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni o uno specifico accordo internazionale come a esempio un TIEA (Tax Information Exchange Agreement).