La risoluzione n.98/E sul trattamento fiscale della svalutazione di immobilizzazioni materiali
di Luigi Scappini
Dopo la circolare n. 26/E/2012, che aveva già trattato il tema del trattamento da riservare da un punto di vista fiscale alla svalutazione delle immobilizzazioni materiali, l’Agenzia ritorna ad affrontare questa tematica con la risoluzione n. 98/E del 19 dicembre 2013.
La circolare n.26/E/2012 aveva precisato come l’impresa che ha effettuato una svalutazione civilistica può dedurre fiscalmente, oltre alle quote di ammortamento del bene imputate al conto economico, anche una quota della svalutazione attraverso una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.
La risoluzione n.98/E, originata da un interpello presentato da una società per azioni appartenente ad un gruppo tedesco operante nel settore dell’energia elettrica e del gas, analizza il caso in cui la svalutazione civilistica riguardi un bene ammortizzato in bilancio in misura inferiore a quella massima prevista ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Le Entrate partono dall’inquadramento della tematica da un punto di vista civilistico, sulla base delle indicazioni fornite dal documento contabile OIC 16.
Mentre la svalutazione rappresenta una perdita durevole di valore subita dal bene strumentale, con l’imputazione a conto economico della parte del costo dell’immobilizzazione non recuperabile attraverso i flussi di cassa derivanti dall’utilizzazione o dalla cessione del bene, il processo di ammortamento rappresenta la ripartizione del costo dell’immobilizzazione materiale sugli esercizi in cui questa produrrà la sua utilità per l’impresa.
Da un punto di vista fiscale, l’art. 102 comma 2 del Tuir stabilisce che la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, chiaramente nel rispetto del principio di imputazione al conto economico dettato dall’art. 109 comma 4 del Tuir.
Nel caso analizzato dalla risoluzione, con ammortamenti imputati dall’impresa a bilancio in misura inferiore rispetto a quella consentita fiscalmente, il documento di prassi indica come la svalutazione civilistica possa essere riassorbita ai fini Ires operando variazioni in diminuzione in dichiarazione.
Le variazioni in questione devono essere effettuate a partire dall’esercizio in cui la svalutazione è stata contabilizzata e quantificate in misura non superiore alla differenza tra la quota di ammortamento fiscale e civilistica.
Laddove la variazione in diminuzione sia operata in misura inferiore rispetto a quella massima, la quota di svalutazione non dedotta potrà essere recuperata solo al momento dell’eventuale realizzo del cespite (e non con l’ammortamento).
Sul versante Irap, coerentemente con quanto affermato dalla circolare n.26/E/2012, la svalutazione non dedotta si recupera ripartendo il valore Irap del bene, ossia il valore contabile residuo al lordo della svalutazione fiscalmente non dedotta, sulla base della vita utile residua.
Di conseguenza l’importo che rileva ai fini della determinazione del valore della produzione netta è rappresentato dalla sommatoria tra la quota di ammortamento imputata a conto economica e la quota di svalutazione operata in dichiarazione Irap con la variazione in diminuzione.