19 Dicembre 2013

Monitoraggio fiscale: l’agenzia toglie i veli

di Giovanni Valcarenghi
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Con apposito Provvedimento del 18 dicembre 2013 (Protocollo 2013/151663), l’Agenzia delle entrate ha dettato le disposizioni attuative in tema di monitoraggio fiscale, dopo che l’articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 ha apportato rilevanti modifiche al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167. In questo contributo analizziamo le indicazioni in tema di ambito soggettivo, rinviando a successivi interventi l’analisi degli altri aspetti.

L’obbligo di compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia, anche qualora gli stessi detengano gli investimenti e le attività per il tramite di società ed altre entità giuridiche, ove ne risultino “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Il concetto di titolare effettivo è chiarito come da tabella che segue:

Nel caso di società
  • la persona fisica o le persone fisiche che possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente (25% +1) delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;
  • la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
Entità giuridiche che amministrano e distribuiscono fondi (fondazioni e trust)
  • se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;
  • se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
  • la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.

Per la verifica della percentuale rilevante:

  • le partecipazioni possedute dai familiari del titolare effettivo si cumulano;
  • le partecipazioni detenute indirettamente, rilevano ma tenendo conto della demoltiplicazione da esse prodotta.

Lo status di “titolare effettivo” è riferibile, oltre che alle persone fisiche, anche agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia.

Il provvedimento precisa anche che, ai fini dell’individuazione del “titolare effettivo”:

  • rilevano in ogni caso gli investimenti all’estero o le attività estere di natura finanziaria detenute, direttamente e indirettamente, dalle entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e trust, indipendentemente dallo Stato di residenza dell’entità;
  • in caso di trust trasparente, il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e comunicare ai medesimi soggetti i dati utili per consentire loro la compilazione del quadro RW (tra cui la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust e la relativa valorizzazione);
  • con riferimento agli organismi di investimento collettivo del risparmio non rilevano, ai medesimi fini, le partecipazioni ad organismi istituiti in Italia che effettuano investimenti all’estero.

Ai fini dell’adempimento dichiarativo, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore della partecipazione detenuta nella società estera, nonché la percentuale di partecipazione.

Nel caso in cui la partecipazione rilevante sia in una società residente o localizzata in Stati o territori diversi da quelli collaborativi, in luogo del valore della partecipazione, costituisce oggetto di monitoraggio:

  • il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società;
  • la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.

In tal caso, devono essere monitorate anche le attività estere dei soggetti esteri “controllati” indirettamente, delle quali il contribuente risulti titolare effettivo, sempreché si tratti di partecipazioni in società residenti o localizzati in Stati o territori diversi da quelli collaborativi.

Non rilevano le partecipazioni possedute in società residenti che effettuano investimenti all’estero, salvo nel caso in cui per il tramite di tali partecipazioni, unitamente a quelle detenute direttamente o indirettamente nella medesima società estera, si determina il requisito di “titolare effettivo”.

Per Stati o territori collaborativi si devono intendere:

  • quelli inclusi nella lista di cui all’articolo 168-bis, comma 1, del TUIR;
  • quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.