17 Dicembre 2013

La nota di credito può documentare anche le campagne promozionali direttamente da produttore a consumatore finale

di Fabio Landuzzi
Scarica in PDF

In periodi di promozione delle vendite può accadere che il produttore, nonché fornitore dei beni, sia disposto a farsi carico direttamente, e quindi in luogo del dettagliante, degli sconti e dei premi straordinariamente riconosciuti agli acquirenti finali dei prodotti; si tratta del caso in cui la casa produttrice decide di incentivare la vendita di determinati beni, magari in un pacchetto abbinato, impegnandosi a rifondere direttamente al compratore una somma di denaro prestabilita secondo le condizioni contrattualmente previste nella campagna promozionale. Si pone allora la questione di come il produttore possa documentare ai fini Iva l’operazione per riconoscere il rimborso in denaro all’acquirente finale, poiché egli non ha alcun rapporto giuridico diretto, diversamente dal dettagliante, con questo soggetto.

L’art. 26 del D.P.R. 633/1972 è come noto la norma prevista dall’ordinamento per disciplinare il caso in cui, al ricorrere di determinate condizioni, si rende necessario procedere all’eliminazione degli effetti della fatturazione e del conseguente concorso alla liquidazione dell’Iva a debito di una operazione che, in conseguenza di uno specifico evento, subisce una riduzione del proprio ammontare imponibile. Nel caso in questione, la particolarità di applicare la procedura prevista dall’art. 26 risiede nel fatto che fra il produttore e l’acquirente finale non esiste alcun rapporto giuridico diretto; in queste situazioni, il produttore ha conoscenza dei dati dell’acquirente finale e degli importi in denaro che gli competono in base all’iniziativa promozionale, solo in quanto questi è tenuto alla compilazione di un coupon o di una scheda in cui indicare, oltre ad i propri dati, anche il codice identificativo dei prodotti acquistati, ovvero il numero seriale che li identifica in modo univoco e che ne consente la piena tracciabilità in tutta la catena distributiva.

Il caso di specie è stato affrontato e risolto positivamente dall’Amministrazione Finanziaria nella risoluzione n. 147/2008, alla luce dei precetti già affermati dalla Corte di Giustizia (sentenza 24/10/1996, causa C-317/94). La procedura proposta dal produttore interpellante, e approvata dall’Amministrazione nella risposta all’interpello che ha sortito la citata risoluzione, prevedeva questi passaggi essenziali:

  • fatturazione ordinaria dei beni dal produttore al rivenditore dettagliante;
  • cessione dei beni dal dettagliante all’acquirente finale, certificati mediante fattura o mediante scontrino fiscale a seconda della soggettività Iva del compratore;
  • compilazione da parte del compratore finale di una scheda di adesione alla campagna promozionale con riporto dei dati anagrafici e dei dati seriali dei prodotti acquistati;
  • emissione della nota di variazione per l’importo dei rimborsi erogati;
  • annotazione della nota di variazione nel registro Iva vendite, ovvero nel registro Iva acquisti.

La nota di credito, pertanto, viene riconosciuta essere lo strumento idoneo a documentare la fattispecie esame, anche in assenza di un rapporto giuridico diretto fra produttore (concedente il premio) e acquirente finale; ciò che rileva è che lo sconto concesso al compratore finale del bene sia univocamente ricollegabile all’operazione originaria di acquisto.

L’Amministrazione evidenzia che la nota di credito, se emessa verso soggetti consumatori finali, potrà essere anche in unico esemplare corrispondente all’importo complessivo del rimborso corrisposto direttamente a questi soggetti; anche in questo caso, però, viene richiesto che il documento contenga i dati fondamentali in grado di identificare in modo univoco le transazioni, ovvero identificazione dei beneficiari dello sconto, quantità e qualità dei beni ceduti, ammontare imponibile e Iva, riferimento alla fattura originaria emessa dal produttore al rivenditore.