E’ tempo di raccolte pubbliche di fondi
di Guido MartinelliMarta Saccaro
Il Natale si avvicina e, con esso, l’occasione per molte organizzazioni non profit per dare vita ad una raccolta pubblica di fondi. Che sia uno spettacolo, una serata-evento o, più semplicemente, l’offerta del panettone o della stella di Natale è molto frequente, in questo periodo, imbattersi in uno dei banchetti organizzati presso le più importanti piazze cittadine dove gruppi di volontari presidiano la raccolta.
La previsione normativa
A partire dal 1998 questa attività ha trovato una vera e propria regolamentazione nel comma 3, lett. a) dell’attuale art. 143 del Tuir. Grazie a questa disposizione non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali “i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.
Nella sostanza, quindi, anche se all’interno della colletta si realizza un’attività di scambio (l’offerta del bene o del servizio a fronte del corrispettivo) questa non è assoggettata a tassazione. Ciò vale sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini IVA (ovvio, l’iniziativa è occasionale quindi per definizione non soggetta all’imposta sul valore aggiunto) e di ogni altra imposta.
Attenzione, però, perché l’agevolazione si renda applicabile è necessario:
- che l’iniziativa sia occasionale (quindi non continuativa);
- che sia organizzata in concomitanza di un’occasione particolare (un evento, una ricorrenza come, appunto, il Natale, ecc.);
- che il bene o il servizio oggetto dello scambio abbia un valore commerciale modico: in pratica, deve rappresentare solo un simbolo, il pretesto per chiedere una sovvenzione in denaro.
La disposizione ha un precedente. Il D.M. 25 maggio 1995, nel disciplinare le attività commerciali e produttive delle organizzazioni di volontariato (quelle della L. n. 266/1991) alla lettera a) del comma 1 dell’art. 1 ha indicato le “attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato”.
Esiste poi una versione più “limitativa” della norma. Secondo quanto prevede l’art. 25 della L. n. 133/1999 per le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della L. n. 398/1991 “non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore” a 100.000 euro i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’art.143 del Tuir. Nella sostanza, quindi, solo per le associazioni sportive dilettantistiche in 398 è posto un limite alle raccolte fondi.
Gli adempimenti connessi alla colletta
Per gli altri, il limite sopra indicato non produce effetti. Vale però per tutti l’obbligo di seguire un determinato iter per formalizzare la raccolta. Come infatti prevede il comma 2 dell’art. 20 del D.P.R. n. 600/1973 “indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto …. dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”. Il rendiconto in questione non deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate ma è sufficiente che sia predisposto e conservato ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato la portata applicativa della disposizione relativa alla raccolta di fondi e gli obblighi di rendicontazione. In particolare, nella circolare n. 59/E del 2007 si legge che “è necessario “individuare e quantificare un rapporto tra i fondi raccolti e la loro destinazione, prevedendo che i costi totali, sia amministrativi sia per l’attività di raccolta fondi, debbano essere contenuti entro limiti ragionevoli e tali da assicurare che, dedotti tali costi, residui, comunque, una certa quota di fondi da destinare ai progetti e alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata”. In ogni caso, sempre secondo la circolare, la raccolta di fondi non può essere attivata per sostenere l’attività nell’ente nel complesso ma deve essere ben individuata l’iniziativa solidaristica che si intende sostenere. In una più recente declaratoria l’Agenzia delle Entrate ha poi affermato che la mancata compilazione dello specifico rendiconto previsto dall’art. 5 del D.M. n. 473/1999 non comporta l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’Ires per i proventi realizzati e non rilevati, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile (circolare n. 9/E del 2013).