E’ iniziata la gestazione della voluntary disclosure
di Nicola Fasano
Con un emendamento alla legge di stabilità 2014, prende forma concretamente la procedura di regolarizzazione degli investimenti all’estero.
Vediamo i tratti principali della procedura, fermo restando che, ovviamente, andrà verificato l’iter parlamentare della proposta.
La voluntary disclosure troverebbe collocazione normativa nell’oramai noto D.L. 167/1990 riguardante gli obblighi di monitoraggio fiscale e quindi di compilazione del quadro RW.
Presupposto ai fini dell’accesso alla procedura è proprio la mancata compilazione del quadro RW in presenza di investimenti posseduti all’estero e il mancato avvio di controlli di natura sostanziale (accessi, verifiche, ecc.) da parte del Fisco. In tal caso è previsto che l’interessato possa presentare all’amministrazione finanziaria apposita richiesta in cui indichi spontaneamente tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria detenuti all’estero (anche tramite soggetti interposti), con la relativa documentazione di supporto, atta a ricostruire, fra l’altro, i redditi che servirono per costituirli.
L’“autoaccertamento” deve riguardare tutti i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini di accertamento o di constatazione delle violazioni da RW.
Affinchè la regolarizzazione si perfezioni è necessario il pagamento, in unica soluzione, entro il termine di presentazione del ricorso, delle somme dovute a seguito dell’accertamento e della constatazione delle violazione da RW notificati dall’Agenzia delle entrate.
L’adesione all’emersione, dunque, dovrà essere valutata molto attentamente in quanto di fatto, una volta presentata l’istanza, non è più possibile “ripensarci” poiché il soggetto interessato è venuto allo scoperto con il Fisco, non essendo prevista (a differenza di quello che avveniva con lo scudo fiscale) alcuna forma di anonimato. In caso di mancato versamento delle somme dovute, pertanto, l’Agenzia ha a disposizione un anno di tempo (31 dicembre dell’anno successivo all’originario accertamento) per notificare un nuovo atto di contestazione con le sanzioni senza abbattimento.
Le somme dovute a seguito della disclosure sono le imposte in misura piena per le annualità ancora accertabili (determinate con le regole ordinarie in base, per esempio, a dividendi percepiti, canoni di locazione, interessi, plusvalenze, ecc.), senza alcun abbattimento o forfetizzazione (almeno allo stato attuale), oltre agli interessi e le sanzioni in misura ridotta. Sulle annualità più risalenti non sarà agevole reperire la documentazione utile alla ricostruzione dei redditi prodotti all’estero, soprattutto quelli di natura finanziaria, molto “volatili”.
I benefici maggiori si hanno in effetti proprio sul versante delle sanzioni in quanto se le attività sono detenute o trasferite in Paesi UE o dello Spazio economico europeo è prevista, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.Lgs. 472/1997, l’applicazione delle sanzioni (sia sul versante delle imposte che su quello del modulo RW) nella misura pari alla metà del minimo edittale (che sarebbero ulteriormente abbattute a seguito del pagamento che necessariamente deve avvenire prima della presentazione del ricorso, secondo le regole ordinarie). Negli altri casi, il minimo edittale della sanzione sarebbe ridotto di un quarto.
Benefici ancora più consistenti sono previsti sul piano penale, poiché viene espressamente esclusa la punibilità dei reati per omessa o infedele dichiarazione, mentre, in caso di dichiarazione fraudolenta, le pene sono diminuite fino alla metà. Ovviamente tali benefici sono limitati alle fattispecie strettamente connesse con l’emersione.
Il termine entro cui sarebbe possibile attivare la procedura (comunque esperibile una sola volta) è quello del 30 settembre 2016. Non si tratterebbe dunque di una norma a regime, almeno inizialmente (magari anche per “sollecitare” ulteriormente le istanze nel breve periodo).
Sarà, come prassi oramai consolidata, l’Agenzia delle entrate ad adottare un provvedimento attuativo che regolamenterà il modello e le modalità di richiesta.
Fra i punti da chiarire si evidenzia, infine, quello relativo all’antiriciclaggio, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione da parte del consulente.