Iva ad esigibilità immediata anche con comportamento concludente
di Fabio Landuzzi
La Cassazione con la sentenza n. 27597 del 10 dicembre 2013 ha giudicato corretto il comportamento del contribuente che, in relazione a fatture emesse per forniture di servizi in favore di un ente pubblico, aveva liquidato l’Iva esposta in tali fatture nello stesso mese di emissione e di registrazione dei documenti, senza quindi differirne l’esigibilità al successivo mese ed anno del pagamento. La contestazione dell’Amministrazione era basata sul duplice presupposto che nelle fatture emesse dalla società non era stata riportata la dicitura “Iva ad esigibilità immediata” e che la società non aveva prodotto la prova dell’avvenuto versamento dell’Iva. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società l’omesso versamento dell’imposta, ma non nell’anno di emissione delle fatture, bensì in quello successivo in cui era avvenuto il loro pagamento.
Il differimento dell’esigibilità dell’Iva all’atto del pagamento del corrispettivo è come noto previsto, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del DPR 633/1972, nel caso delle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali (regioni, comuni e province), dei relativi consorzi, camere di commercio, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, nonché degli enti pubblici di assistenza, di previdenza e beneficenza.
Ai soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso gli enti pubblici citati, è tuttavia concessa la facoltà di non avvalersi del rinvio dell’esigibilità dell’imposta e di trattare invece le operazioni alla stregua di quelle ordinarie. Secondo l’Amministrazione (Circolare n. 328/E del 1997, par. 2.2.3), quando ciò si verifica sarebbe comunque indispensabile che il soggetto che emette la fattura manifesti tale sua volontà apponendo sulla fattura l’annotazione “Iva ad esigibilità immediata”. Quindi, nel caso giunto al giudizio della Suprema Corte, l’Amministrazione aveva contestato al contribuente che, avendo egli omesso questa indicazione sul testo della fattura, l’Iva sarebbe stata necessariamente ad esigibilità differita con la conseguenza che ne aveva contestato l’omesso versamento nell’anno in cui aveva ricevuto i pagamenti.
La pronuncia della Cassazione evidenzia alcuni principi interessanti:
- In primo luogo, come già affermato nel giudizio di merito, la necessità di apporre tale dicitura (Iva ad esigibilità immediata) sulle fatture non è prevista dalla legge ma solo da una circolare ministeriale, per cui non ha valore cogente;
- In secondo luogo, viene riconosciuto che l’avere contabilizzato l’Iva a debito nelle liquidazioni del periodo di emissione della fattura costituisce comportamento concludente idoneo a manifestare la volontà del contribuente di esercitare la facoltà di avvalersi del regime di esigibilità ordinaria;
- Infine, una volta appurato che il contribuente si è legittimamente avvalso del regime ordinario, nessuna rilevanza può avere il fatto che il contribuente non abbia prodotto in giudizio la prova dell’avvenuto versamento dell’Iva addebitata nelle fatture in questione; ciò in quanto per la contestazione di questa eventuale omissione, l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare l’anno in cui l’Iva si è effettivamente resa esigibile (ossia, l’anno di emissione della fattura) e non, come invece ha fatto, il successivo anno in cui la fattura è stata pagata dall’ente pubblico.