L’indennità maturata per ferie non godute va imputata per competenza al bilancio annuale
di Fabio Landuzzi
Come previsto dalle disposizioni di legge e da quanto convenuto e formalizzato nella contrattazione collettiva, ciascun lavoratore dipendente ha diritto ad un periodo minimo di ferie il quale può essere monetizzato in forma di indennità sostitutiva per ferie non godute solo al momento della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. Se alla chiusura dell’esercizio tutti i lavoratori avessero beneficiato delle ferie dagli stessi maturate nel corso dell’anno, in sede di scritture di assestamento per la formazione del bilancio annuale, non dovrebbe essere rilevato nulla, poiché già nel conto economico dell’esercizio sarebbe stato contabilizzato il relativo costo, diretto ed accessorio, del periodo feriale interamente goduto dal lavoratore.
Questa situazione si verifica di rado nelle imprese; è invece frequente che al 31 dicembre vi siano lavoratori che hanno concordato con il datore di lavoro il rinvio all’esercizio successivo a quello di maturazione di una quota di ferie maturate nell’anno. In queste situazioni, in forza del principio di competenza, il costo del personale dipendente che ha prestato l’opera nell’esercizio deve essere rilevato nel conto economico includendo anche il costo corrispondente alle ferie maturate dai dipendenti ma da questi non ancora godute e né liquidate. Infatti, il diritto alle ferie per il lavoratore matura progressivamente nel corso dell’esercizio con la conseguenza che la corretta imputazione del costo del lavoro di competenza dell’esercizio non può non includere anche la quota riferita al periodo feriale non fruito al termine dell’anno.
Il debito per ferie non godute alla data di chiusura dell’esercizio deve corrispondere all’importo che la società dovrebbe liquidare a quella data ai dipendenti ed agli enti di previdenza ed assistenza nell’ipotesi in cui il lavoratore cessasse il proprio rapporto con la società (Principio contabile OIC 19). Pertanto, la determinazione di questo importo dovrà tenere conto:
- Del costo del lavoratore assunto su base giornaliera, inclusivo non solo della remunerazione lorda bensì anche dei costi contributivi e assistenziali;
- Del numero dei giorni di ferie maturati nell’esercizio e non ancora goduti alla data di chiusura dell’esercizio.
Il costo per ferie maturate e non godute deve essere imputato per intero all’esercizio di maturazione, senza avere riguardo al periodo in cui essere sono fruite in concreto dal lavoratore oppure vengono allo stesso pagate. Pertanto, in caso di omessa rilevazione nell’esercizio di competenza, si dovrà contabilizzare nel successivo periodo un componente straordinario di reddito (sopravvenienza passiva) nella voce E21 del conto economico.
In merito alla classificazione nello stato patrimoniale, va sottolineato che poiché non si tratta di una posta che matura a cavallo di due o più esercizi, bensì di un debito che matura in modo definitivo nell’esercizio, l’indennità per ferie maturate e non godute non deve essere classificata fra i ratei passivi, bensì essa deve essere iscritta fra gli “Altri debiti” – Voce D.14 dello Stato patrimoniale.
Dal punto di vista fiscale, in forza del principio di derivazione e di competenza economica, non vi sono dubbi sul fatto che l’indennità per ferie maturate e non godute sia deducibile nell’esercizio della sua maturazione. Sul tema è intervenuta anche la Cassazione con sentenza n.871 del 15 gennaio 2009 la quale ha confermato la piena deducibilità fiscale del costo, indipendentemente dal fatto che l’indennità risulti poi liquidata in un successivo periodo, oppure che il lavoratore proceda a fruire delle ferie maturate in un esercizio seguente.