6 Dicembre 2013

I paradossi della comunicazione dei finanziamenti soci

di Sergio Pellegrino
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Mancano 6 giorni alla scadenza della comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti e man mano che affrontiamo le situazioni dei nostri clienti l’adempimento ci appare sempre più incomprensibile.

Le nostre maggiori attenzioni si concentrano naturalmente sulla comunicazione di finanziamenti e apporti, che, come sappiamo, è finalizzata ad effettuare gli accertamenti sintetici.

La logica della comunicazione è, o meglio dovrebbe essere, quella di andare ad “intercettare” le disponibilità finanziarie manifestate dai soci delle società non coerenti con i redditi da questi dichiarati.

Le scelte fatte da parte dell’Agenzia, così come si evincono dalle istruzioni diramate lo scorso 27 novembre, non appaiono però sempre in linea con questa finalità.

In particolare viene previsto che “Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d’imposta al socio o al familiare dell’imprenditore”.

I movimenti finanziari, in buona sostanza, rilevano soltanto in una direzione, ossia quando i finanziamenti affluiscono dal socio alla società, mentre il flusso inverso, ossia la restituzione, non assume nessuna rilevanza.

L’effetto che si può verificare è quello di una moltiplicazione “virtuale” delle disponibilità finanziarie attribuite al singolo contribuente, che appare del tutto insensato.

Ipotizziamo, cosa non improbabile, che una società abbia necessità finanziarie contingenti, ricorrendo a finanziamenti dei soci che vengono loro restituiti non appena vi sono le disponibilità.

Ad esempio il socio ha versato 50.000 euro al 15 gennaio, che gli sono stati restituiti il 20 marzo; successivamente il 18 maggio viene effettuato un nuovo finanziamento, sempre di 50.000 euro, anche questo restituito dopo un paio di mesi (20 luglio); infine un ultimo finanziamento di 50.000 euro, effettuato il 20 novembre, e restituito anch’esso il 18 dicembre.

In base a quanto indicato nelle istruzioni, la compilazione del modello deve essere effettuata indicando l’importo di 150.000 euro (ossia l’ammontare complessivo dei versamenti fatti dal socio), mettendo come data di riferimento quella dell’ultimo finanziamento (nel caso di specie quindi il 20 novembre).

Ai fini dell’accertamento sintetico, quindi, viene evidenziata una disponibilità finanziaria di 150.000 euro in capo al socio, che, come è evidente, non esiste: volendo fare astrazione delle restituzioni degli importi effettuate da parte della società, al più l’ammontare che dovrebbe essere preso in considerazione è pari a 50.000 euro, vale a dire la disponibilità evidenziata inizialmente da parte del socio.

E’ evidente che in sede di contradditorio il contribuente potrà rappresentare la reale situazione all’Ufficio, ma intanto la circostanza potrebbe aver determinato una sua selezione ai fini dei controlli che altrimenti non ci sarebbe stata.

Altra situazione che porta allo stesso modo a conseguenze paradossali è quella delle rinunce a finanziamenti da parte dei soci che si traducono quindi in apporti di capitali.

Non pare possano sussistere dubbi sul fatto che sia il finanziamento che l’apporto di capitale, originatosi per effetto della rinuncia, debbano essere entrambi segnalati nella comunicazione: ciò in modo analogo a quanto avverrebbe laddove il socio si facesse restituire il finanziamento e poi mettesse il denaro ricevuto nella società a titolo di apporto.

Se quindi il socio ha fatto un finanziamento di 100.000 euro e poi vi ha rinunciato, trasformandolo in capitalizzazione, l’ammontare che verrà “attribuito” al contribuente ai fini dell’accertamento sintetico risulterà doppio, ossia pari a 200.000 euro.

Appare quindi opportuno un ripensamento dell’Agenzia sulle modalità di compilazione della comunicazione in questi casi, per evitare situazioni che non solo sono paradossali per i contribuenti e contrarie al buon senso, ma nel contempo non favoriscono in alcun modo l’azione accertativa.