Acconto cedolare secca con aliquota ridotta
di Luca MambrinSergio Pellegrino
Entro il prossimo 2 dicembre 2013 anche i contribuenti titolari di redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo che hanno optato per la cedolare secca dovranno versare il relativo acconto per l’anno 2013.
L’aliquota ordinaria per la tassazione di tali redditi (con opzione per la cedolare secca) è pari al 21%; è prevista anche un’aliquota agevolata del 19% per i contratti di locazione a canone concordato stipulati sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (disciplinati dall’art. 2, comma 3, e art. 8 della L. 431/1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 551/1988 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere.
L’art. 4 del D.L. 102/2013 ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2013 e unicamente per i contratti a canone concordato una riduzione dell’aliquota della cedolare secca dal 19% al 15%.
Con il comunicato stampa del 22 novembre 2013 l’Agenzia delle entrate ha precisato che la nuova aliquota del 15% si possa applicare, utilizzando il metodo previsionale già dall’acconto in scadenza entro il prossimo 2 dicembre 2013.
Anche per calcolare l’acconto della cedolare secca per il 2013 il contribuente può scegliere, come del resto può farlo per tutti gli altri acconti delle altre imposte che devono essere versati, se applicare il metodo storico o quello previsionale. Con il metodo storico si determina l’importo dell’acconto sulla base della cedolare secca dichiarata nel modello 730/2013 o nel modello Unico PF 2013; con il metodo previsionale si tiene invece conto della minore imposta che si prevede sia dovuta per l’anno in corso. Chi intende calcolare l’acconto col metodo previsionale può quindi beneficiare della riduzione della aliquota dal 19% al 15% già per il versamento in scadenza il 2 dicembre.
Per la corretta determinazione del secondo acconto della cedolare secca per l’anno 2013, con l’utilizzo del metodo storico, bisogna tener conto:
- della misura dell’acconto complessivamente dovuto, fissata al 95% (si conferma quindi che l’aumento di un punto percentuale previsto per l’acconto IRPEF, che è passato dal 99% al 100% non opera ai fini della determinazione della seconda rata della cedolare secca);
- dell’importo indicato nel rigo RB11 campo 3 “Totale imposta cedolare secca”del Modello Unico Persone Fisiche 2013;
- dell’importo versato come primo acconto, pari al 40% del 95% del rigo “Totale imposta cedolare secca” RB11.
Seguendo le regole generali di versamento degli acconti, l’importo dovuto applicando il metodo storico deve essere così determinato:
- non è dovuto alcun acconto di cedolare secca se l’importo del rigo RB11 risulta essere inferiore ad € 51,65;
- l’importo da versare (in un’unica soluzione entro il giorno 2 dicembre 2013) è pari al 95% del rigo RB11 se tale importo risulta essere superiore ad € 51,65 ma inferiore ad € 257,52;
- se l’importo indicato al rigo RB11 risulta essere superiore ad € 257,52 l’importo da versare come secondo acconto entro il 2 dicembre 2013 sarà pari alla differenza tra il 95% del rigo RB11 e quanto già versato a titolo di primo acconto (pari al 40% del 95% del rigo RB11), ovvero il 60% del 95% del rigo RB11 campo 3.
Il contribuente può anche utilizzare il metodo previsionale per la determinazione dell’acconto se prevede di dover versare una minore imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta dovuta.
Quindi, come precisato dall’Agenzia nel comunicato stampa, la nuova aliquota del 15% prevista che i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca sui contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato può essere applicata utilizzando il metodo previsionale già dall’acconto da versare entro il prossimo 2 dicembre. In tale circostanza, se la prima rata di acconto è stata già versata nel mese di giugno (o in luglio con la maggiorazione dello 0,40%) l’importo della seconda rata si ottiene determinando l’imposta annua dovuta per il 2013 con l’aliquota del 15%, calcolando il 95% della cedolare così determinata e sottraendo quanto già versato a titolo di primo acconto (pari come detto al 40% del 95% dell’importo indicato nel rigo RB11 campo 3).
Nel caso in cui il versamento dovuto a titolo di acconto fosse risultato inferiore ad € 257,52, l’acconto va versato in unica soluzione: l’imposta annua dovuta per il 2013 può essere rideterminata con l’aliquota del 15% e potrà essere versato a titolo di acconto il 95% dell’importo “previsionale “ dovuto.
Attenzione però che, se il contribuente versa un acconto che risulti insufficiente rispetto al 95% dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2013, incorre in una sanzione pari al 30% dell’importo non versato, maggiorato dei relativi interessi di mora.