Non è nullo il Trust liquidatorio costituito quando l’impresa è già in fase di dissesto se comprende anche beni personali dei soci
di Luigi Ferrajoli
Con la recente sentenza del 08/10/2013 il Tribunale di Cremona ha statuito che non può essere dichiarato nullo l’atto costitutivo di un trust liquidatorio, stipulato quando l’impresa era già in un avanzato stato di crisi, nel quale erano stati conferiti anche beni personali dei soci che sarebbero altrimenti risultati non aggredibili dai creditori sociali.
Nella fattispecie in esame, una società a responsabilità limitata in grave difficoltà finanziaria era stata messa in liquidazione e, contestualmente, era stato istituito un trust nel quale era confluito tutto il patrimonio societario, oltre che beni immobili personali di un socio, allo scopo dichiarato di agevolare la liquidazione in favore dei creditori.
A seguito dell’intervenuto fallimento, il Curatore ha agito in giudizio per far dichiarare la nullità del trust in quanto stipulato quando la società era già in stato di dissesto; in secondo luogo, ha denunciato la simulazione e, quindi, la non opponibilità dell’atto costitutivo al fallimento, poiché si sarebbe trattato di un cd. “sham trust”, nel quale lo scopo dichiarato di agevolare la liquidazione del patrimonio sociale avrebbe mascherato l’intento di segregare il patrimonio a danno dei creditori e dilazionare eventuali istanze di fallimento.
Il Fallimento ha chiesto infine che il trust fosse ritenuto valido con riferimento ai beni personali conferiti dal socio, con nomina del Curatore fallimentare quale beneficiario, guardiano o trustee.
Il Tribunale di Cremona respinge la tesi attorea, secondo cui un trust liquidatorio costituito quando la società già si trovi in stato di dissesto deve ritenersi nullo o inefficace, ex articolo 13 Convenzione dell’Aja, per contrasto con la legge fallimentare, norma di diritto pubblico.
Secondo i Giudici, infatti, la dichiarazione di fallimento non rappresenta più una conclusione necessaria in caso di mancato perfezionamento delle procedure concorsuali alternative, poiché il nostro ordinamento prevede altri strumenti di autonomia privata attraverso i quali il debitore possa gestire per via negoziale e stragiudiziale il rapporto con i creditori; la sentenza cita in particolare l’istituto della cessio bonorum, previsto dall’articolo 1977 Cod.Civ., rispetto al quale non sarebbe ipotizzabile invocare una nullità originaria per il caso che l’impresa si trovasse già in stato d’insolvenza all’epoca della conclusione del contratto de quo.
Altrettanto infondata è la tesi del carattere simulatorio del trust in questione: secondo il Tribunale di Cremona, la circostanza che nel trust siano stati conferiti anche beni personali di soci che, in forza della responsabilità limitata della srl, non potevano essere aggrediti dai creditori societari, renderebbe palese la genuinità del predetto trust, che risulta addirittura vantaggioso per i creditori, i quali vedono incrementato il patrimonio destinato alla propria soddisfazione.
Con riferimento alla tesi della nullità e/o inefficacia sopravvenuta del trust, i Giudici osservano che effettivamente il trust liquidatorio non può sopravvivere all’intervenuto fallimento, per evitare che si vengano a creare due procedure liquidatorie concorrenti, una privata e una pubblica, dove prevale la procedura pubblica in quanto, con la dichiarazione di fallimento, la gestione della crisi d’impresa viene assunta dal Tribunale, quindi lo scopo del trust diviene impossibile.
Secondo il Tribunale di Cremona quindi, se dopo la costituzione di un trust liquidatorio sopravviene il fallimento della società, si verifica un’impossibilità di raggiungimento dello scopo del trust stesso: dovrà quindi verificarsi di volta in volta cosa prevedano l’atto istitutivo del trust o la legge prescelta per la sua disciplina in ordine alla sorte dei beni conferiti, non risultando applicabili gli articoli 72 e 78 L.F., che si riferiscono ai soli rapporti di cui è titolare il fallito, di durata o non esauriti.
Nel caso in esame, l’atto istitutivo del trust, regolato dalla legge di Jersey, prevedeva quale ipotesi di cessazione del medesimo trust la dichiarazione da parte del trustee (o, in caso di sua inerzia, dell’Autorità Giudiziaria) di impossibilità di raggiungimento dello scopo; in tal caso, era previsto che il patrimonio residuo, una volta soddisfatti tutti i beneficiari, fosse distribuito tra i soci.
Il Tribunale di Cremona conclude disponendo che, non essendo stati i beneficiari integralmente soddisfatti, il patrimonio del trust sia attribuito alla procedura assorbente per la liquidazione concorsuale, previo ricorso all’Autorità Giudiziaria che, in sede di volontaria giurisdizione ex art. 43 della legge di Jersey (che prevede che la Corte adita possa adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni), dovrà accertare l’impossibilità del trust di raggiungere lo scopo e disporre la devoluzione dei beni al Curatore.