CTR Torino sulla cessione di azienda: l’accertamento dell’imposta di registro non si estende in automatico al reddito
di Fabio Landuzzi
Con la sentenza n. 122 del 3 ottobre 2013 la Commissione Tributaria Regionale di Torino ha affrontato l’annosa questione della estensione del valore venale dell’azienda oggetto di cessione definito ai fini dell’imposta di registro anche nella determinazione della plusvalenza imponibile per il cedente. Nel caso trattato dalla CTR di Torino si è aderito all’orientamento affermato dalla Cassazione già con la sentenza n. 16700/2005 (in seguito, anche Cassazione n. 7023/2010) riconoscendo che i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell’imposta che si deve applicare; per cui, quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute della plusvalenza realizzata in materia di reddito d’impresa, occorre avere riguardo alla differenza fra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione dell’azienda ceduta.
Il fatto che il valore del bene, quand’anche definito ai fini dell’imposta di registro, sia superiore a tale prezzo di cessione, costituisce solo un indizio di eventuale occultamento del prezzo reale; pertanto, esso di per sé non giustifica da solo un accertamento induttivo tale da disattendere quanto riportato nelle scritture contabili dell’impresa cedente. Pertanto, secondo questo orientamento, la prova che il valore di un bene oggetto di trasferimento è superiore al prezzo dichiarato nel contratto è, di per sé, sufficiente a giustificare un avviso di accertamento ai fini della imposta di registro; mentre non è sufficiente a giustificare un avviso di accertamento induttivo ai fini delle imposte sui redditi, potendo costituire solo un elemento indiziario.
Anche la dottrina (vedi Norma di comportamento n. 171 dell’Associazione Dottori commercialisti) si è espressa nettamente in favore di questa interprestazione. Tuttavia, esiste un significativo contrasto non solo nella prassi dell’Amministrazione Finanziaria bensì anche nella giurisprudenza di Cassazione (vedi sentenza n.27019/2009 e di recente sentenza n.20013/2013). Infatti, secondo questo differente orientamento giurisprudenziale, l’Amministrazione Finanziaria sarebbe legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento della maggiore plusvalenza realizzata nella cessione dell’azienda, sul semplice presupposto dell’accertamento di valore eseguito ai fini dell’imposta di registro. Si realizzerebbe quindi una sorta di presunzione semplice, ma qualificata, ovvero ritenuta dotata dei requisiti di gravità precisione e concordanza, tale da produrre un’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente; onere probatorio che questi potrebbe esperire anche per mezzo di elementi indiziari tali da supportare l’evidenza di avere realmente venduto ad un prezzo inferiore al valore di mercato.
Dinanzi a questa situazione estremamente controversa, le linee di difesa del contribuente possono essere a titolo esemplificativo improntate ai seguenti aspetti:
- Tenere evidenza negli atti ufficiali (verbali dell’organo amministrativo, scambi di corrispondenza, report di due diligence, ecc.) delle ragioni oggettive (deficit di liquidità, dismissione di linee di business non strategiche, ecc.) che possono avere indotto il cedente a chiudere la vendita ad un prezzo potenzialmente inferiore al valore teorico di mercato dell’azienda;
- Inserire eventuali clausole nei contratti di cessione che regolino la gestione congiunta fra cedente e cessionario dell’azienda degli eventuali accertamenti ai fini dell’imposta di registro;
- Valutare con estrema attenzione eventuali definizioni dell’accertamento ai fini dell’imposta di registro, evidenziando nell’atto di accertamento con adesione le ragioni ed i limiti che hanno indotto alla definizione stessa.
- In contenzioso, sostenere in diritto l’illegittimità dell’accertamento e l’impossibilità di estendere in modo automatico l’adesione chiusa ai fini dell’imposta di registro anche per la determinazione della plusvalenza.