14 Novembre 2013

L’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale deve essere pronunciata anche nei confronti del coniuge non proprietario dei beni

di Luigi Ferrajoli
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La sentenza che dichiara l’inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale deve essere pronunciata anche nei confronti del coniuge non proprietario dei beni, che deve pertanto essere messo nella condizione di partecipare al relativo giudizio, pena la nullità della relativa pronuncia.

E’ quanto statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 19332 del 21/08/2013 che ha posto fine ad una vicenda che aveva avuto inizio avanti al Tribunale di Alessandria.

A seguito del fallimento di una società di persone, uno dei soci illimitatamente responsabili aveva promosso un giudizio al fine di fare dichiarare l’opponibilità alla procedura dell’atto con il quale, nel periodo sospetto – ossia nel lasso di tempo antecedente alla dichiarazione di apertura della procedura entro il quale l’atto revocato deve essere posto in essere – aveva conferito in fondo patrimoniale l’immobile di cui era nudo proprietario per tutelare il figlio minore, affetto da un grave handicap, già dichiarato invalido e completamente inabile al lavoro.

L’attore aveva inoltre chiesto la cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa, che il curatore aveva eseguito sul bene del tutto illegittimamente in quanto tale bene non era ricompreso nell’attivo fallimentare.

Il curatore aveva proposto domanda riconvenzionale chiedendo che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale venisse dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 64 L. Fall. che prevede che “Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.

Il primo grado si era concluso favorevolmente per il socio, mentre la Corte di Appello di Torino aveva accolto la domanda di inefficacia ritenendo che mancasse la prova che l’immobile era stato conferito nel fondo patrimoniale in adempimento di un dovere morale, poiché non vi era menzione di tale circostanza nell’atto costitutivo.

La Cassazione, cui ha proposto ricorso il socio proprietario dell’immobile, ha evitato di esprimersi in ordine alla sussistenza del requisito dell’adempimento di un dovere morale accogliendo il motivo relativo alla nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie del ricorrente.

Questi aveva infatti evidenziato che la consorte, anch’essa socia della società di persone e dichiarata fallita, doveva ritenersi litisconsorte necessaria nel giudizio in quanto, pur non essendo proprietaria dell’immobile conferito in fondo patrimoniale, era stata partecipe dell’atto e ne aveva consentito il perfezionamento.

Secondo la Cassazione, i beni conferiti in fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento perché, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori; di conseguenza rispetto ad essi permane la legittimazione del debitore fallito, il quale deve essere convenuto nel giudizio promosso dal curatore per sentir accertare l’inefficacia dell’atto di costituzione.

Come già espresso in precedenti pronunce (cfr. sentenza n. 1242 del 27/01/2012), la Suprema Corte ha ribadito inoltre che la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia, nonché la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comportano che, nel giudizio promosso per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva spetti ad entrambi i coniugi, anche se l’atto sia stato stipulato da uno solo di essi.

Inoltre, secondo la Cassazione, l’interesse di uno dei due coniugi a partecipare al giudizio non può essere escluso dal solo fatto che i beni costituiti in fondo non sono di sua proprietà e che, pertanto, l’eventuale accoglimento della domanda di inefficacia renderebbe assoggettabili all’azione esecutiva dei creditori unicamente quelli dell’altro coniuge: il vincolo di destinazione cui soggiacciono i beni, una volta conferiti in fondo, consiste infatti, sostanzialmente, nella costituzione di un diritto di godimento attributivo delle facoltà e dei doveri previsti dagli artt. 167 e 171 Cod.Civ., il cui venir meno per effetto della pronuncia di inefficacia rappresenta un pregiudizio di per sé idoneo a configurare un interesse del coniuge non proprietario a contraddire alla domanda ed a rendere perciò necessaria la sua partecipazione al processo.