È opponibile al Fisco la cessione del credito Iva trimestrale
di Fabio Landuzzi
La Corte di Appello di Venezia (sentenza n.844 del 27 maggio 2013) ha ritenuto che non sussistono nell’ordinamento vigente norme che possano escludere la legittima cessione del credito Iva anche quando questo è riferito a periodi diversi dall’anno, tipicamente i crediti Iva trimestrali, nella misura in cui le liquidazioni periodiche trovano poi conferma nella Dichiarazione Iva annuale.
La posizione dell’Amministrazione Finanziaria sul tema della cedibilità del credito Iva trimestrale, come noto, é contraria (Circolare n.6/E del 2006, risposta 12.4; R.M. n.49/2006). Infatti, l’Amministrazione compie un’interpretazione restrittiva della disposizione contenuta all’articolo 5, comma 4-ter, del DL 70/1998, la quale si limita ad affermare che in caso di cessione “del credito risultante dalla dichiarazione annuale” deve intendersi che l’Ufficio possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate. Ebbene, da questo disposto normativo l’Amministrazione desume implicitamente che il credito relativo ai rimborsi infrannuali non possa essere ceduto, poiché non sarebbe configurabile alcun limite alla possibilità di ripetere le somme cedute; la locuzione “credito risultante dalla dichiarazione annuale”, viene quindi intesa essere rivolta al solo credito indicato nella Dichiarazione annuale Iva con la conseguenza che solamente i crediti annuali – e non anche quelli infrannuali chiesti a rimborso – sarebbero suscettibili di cessione.
Questa tesi dell’Amministrazione era stata già opposta dalla Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Norma di comportamento n. 164 del 2006), la quale aveva evidenziato la carenza del ragionamento condotto dall’Amministrazione per negare la cedibilità del credito Iva trimestrale la quale si basa sulla applicazione letterale dell’espressione utilizzata dal Legislatore – “credito risultante dalla dichiarazione annuale” – che si vorrebbe fare coincidere solo con il credito Iva annuale. In realtà, anche il credito Iva trimestrale, come quello annuale, trae origine da operazioni registrate nel corso dell’anno destinate ad essere riepilogate nella Dichiarazione Iva annuale del contribuente. Quindi, anche il credito trimestrale, domandato a rimborso, è già credito certo, liquido ed esigibile, e non solo un’aspettativa di rimborso. E’ quindi non corretto limitare il significato della locuzione “credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale” alle sole somme che sono domandate a rimborso per la prima volta nella Dichiarazione annuale.
L’assenza di ragioni per determinare una discriminazione, riguardo al tema della cedibilità, fra il credito Iva a rimborso annuale e quello trimestrale è stata intravvista anche dalla recente sentenza qui in commento emessa dalla Corte di Appello di Venezia. I Giudici hanno ritenuto che non vi sono ragioni per negare l’esistenza giuridica del credito maturato nel trimestre, alla sola condizione che lo stesso trovi poi riscontro e conferma nella Dichiarazione Iva annuale. Infatti, tale Dichiarazione annuale esporrà non solo le eccedenze Iva dell’intero anno, bensì anche la parte di Iva domandata a rimborso su base trimestrale. Pertanto, concludono i Giudici veneziani, il credito infrannuale chiesto a rimborso è perfettamente simmetrico al credito Iva richiesto a rimborso in Dichiarazione annuale, e di conseguenza è legittimamente cedibile, secondo le formalità previste dall’art.69 del R.d. n. 2440/1923, salve le garanzie ex lege e quelle generali degli articoli 1266 e 1267, Cod.Civ..
La disposizione dell’articolo 5 del DL 70/1998 viene quindi correttamente ricondotta alla regolamentazione di una delle ipotesi di cessione del credito Iva, quella riferita all’eccedenza risultante dalla Dichiarazione annuale; ma né questa e né tantomeno un atto interpretativo quale è la Circolare ministeriale possono consentire di affermare un divieto di cessione del credito Iva trimestrale il quale non é espressamente previsto dall’ordinamento in forma di divieto esplicito trattandosi peraltro di un credito per il quale neppure si riscontrano disposizioni che ne limitino gli eventuali suoi atti dispositivi.