11 Novembre 2013

Comunicazione finanziamenti senza rinunce

di Fabio Garrini
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Entro il prossimo 12 dicembre, le società (e le imprese, almeno così si apprende dalla lettura del provvedimento del 2 agosto 2013) dovranno provvedere alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni che i soci hanno effettuato nel corso del 2012. Tra le molte novità che presenta il richiamato provvedimento vi è quella riguardante l’orizzonte di monitoraggio: gli apporti da evidenziare nel modello sono infatti quelli avvenuti a partire dal 1° gennaio 2012, a nulla rilevando quanto avvenuto precedentemente.

Va detto che, mentre la comunicazione dei beni presenta molte situazioni di esonero che dovrebbero limitare non poco le fattispecie da comunicare, per quanto riguarda la comunicazione degli apporti gli esoneri introdotti dal provvedimento sono davvero pochi, per cui esso risulterà un adempimento davvero di ampia portata.

E’ bene ricordare la finalità per cui è stato introdotto. Si tratta di una comunicazione che ha un evidente fine, quello di raccogliere dati al fine di soppesare la capacità di spesa del socio che ha disposto l’apporto: il raccordo è evidentemente con il redditometro. L’Agenzia, allorquando dovesse sottoporre a verifica la posizione del socio, potrebbe chiedergli anche conto (e certamente lo farà) della provenienza di tali somme e quindi del redito dichiarato in tale anno.

Gestione distinta di finanziamenti e capitalizzazioni

Un discrimine che occorre valutare al momento della predisposizione della comunicazione e che si coglie dall’esame dello schema di provvedimento, è quella esistente tra:

  • apporti a titolo di finanziamento (per i quali i soci si aspettato la restituzione entro una determinata scadenza);
  • apporti qualificabili come capitalizzazioni (per i quali i soci non vantano un immediato diritto alla restituzione).

Il modello presenta infatti, in calce, il rigo nel quale esporre i dati degli apporti (rigo BG10), dove sono allocati due distinti campi, rispettivamente per i finanziamenti e le capitalizzazioni. Si tenga conto che ciascuna delle due categorie di apporti richiede il monitoraggio quando gli apporti annui superano la soglia di € 3.600.

La rinuncia al finanziamento

Vista la scelta di introdurre la distinzione tra le due tipologie di apporti, una domanda che molti si sono posti riguarda la necessità o meno di indicare nella comunicazione una eventuale rinuncia ad un finanziamento: con la rinuncia del socio, nei fatti, il finanziamento viene meno e tale somma si viene a configurare quale capitale.

Tale “trasformazione”, se intervenuta nel corso del 2012, va quindi segnalata? Se così fosse occorrerebbe indicare nella colonna 2 del rigo BG10 l’importo della nuova capitalizzazione e, al rigo BG3 colonna 1, la data in cui si è formalizzata tale rinuncia.

La risposta a tale interrogativo, a parere di chi scrive, deve essere resa avendo bene a riferimento quale sia la finalità, precedentemente richiamata, posta a base dell’adempimento: informare l’Amministrazione Finanziaria dell’esborso del socio che ha fatto confluire fondi dalla propria sfera personale quella della società, perché tale esborso ne esprime capacità di spesa. Ma se questo è il fine, allora è evidente che la semplice rinuncia non è in grado di esprimere alcunché, sotto questo profilo. Il finanziamento è diventato una capitalizzazione, ma nulla è uscito dalle tasche del socio. Comunicare tale dato, non solo sarebbe inutile, ma sarebbe addirittura controproducente per il socio stesso visto che l’Agenzia probabilmente lo interpreterebbe quale nuovo apporto a titolo di capitalizzazione. Mentre, come è ben evidente, esso altro non è che una modifica del “titolo” in ragione del quale la società detiene tali somme.

Pur rimanendo in attesa di esplicite indicazioni sul punto (magari in sede di pubblicazione delle istruzioni) ad oggi pare del tutto lecito affermare che le rinunce ai finanziamenti non debbano essere monitorate nella comunicazione in commento.