Assistenza reciproca per le richieste di notifica tra Stati membri
di Ennio Vial
Il Decreto ministeriale 28 ottobre 2013, pubblicato nella G.U. 6 novembre 2013, n. 260, regola la gestione delle notifiche dirette ai contribuenti tra Stati membri.
E’ appena il caso di rilevare come l’assistenza che i diversi Paesi possono prestare in relazione al contrasto all’evasione fiscale sia di varia natura.
E’ noto come l’art. 26 delle convenzioni internazionali disciplini lo scambio di informazioni tra i Paesi. Quando il contribuente residente nello Stato A detiene degli investimenti nello stato B, quest’ultimo potrà fornire le informazioni di interesse allo Stato A in modo che possa operare la tassazione del contribuente su base mondiale.
L’informazione, tuttavia, non è sufficiente. Talora si rende necessaria una assistenza nella riscossione o una assistenza nella notifica al contribuente che si trovi nel Paese diverso da quello del Paese impositore.
Il decreto in oggetto è destinato a gestire le richieste provenienti da altri Paesi e le richieste che le autorità italiane possono inviare ad altri Paesi.
Lo stesso si inserisce nel contesto del D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 149 che ha dato attuazione alla direttiva 2010/24/UE relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.
L’art. 1 del decreto stabilisce che l’Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze (DF), Direzione relazioni internazionali (DRI), Ufficio VII, è competente a ricevere una richiesta di notifica avanzata dagli altri Stati membri.
In questo caso si segnala la ricezione della comunicazione entro 7 giorni e si valuta se sia necessario richiedere all’autorità richiedente ulteriori informazioni.
Lo step successivo è rappresentato dalla trasmissione all’agente della riscossione territorialmente competente, tramite posta elettronica certificata, della seguente documentazione:
- la richiesta formulata attraverso il modulo standard di notifica approvato dal Regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato I al Regolamento);
- il documento oggetto di notifica;
- una comunicazione standardizzata indirizzata ai destinatari delle notifiche contenente i riferimenti normativi in base ai quali viene effettuata l’attività di notifica e le informazioni sulla procedura da attivare nel caso in cui il destinatario intenda contestarne la regolarità;
- ogni altro elemento utile ai fini della notifica quale, ad esempio, il codice fiscale del soggetto nei cui confronti essa è stata richiesta.
In questi casi l’Ufficio di collegamento utilizza il modulo standard di notifica in lingua italiana. Tuttavia, qualora il soggetto destinatario della notifica chieda di ricevere il modulo standard di notifica in una delle altre lingue ufficiali utilizzate nell’Unione europea, lo stesso deve farne richiesta, entro sette giorni lavorativi successivi alla data di notifica, all’agente della riscossione che ha effettuato la notifica stessa, secondo le modalità indicate da quest’ultimo.
La palla passa quindi all’Agente di riscossione che dà corso alla notifica entro il termine indicato nella richiesta ed invia, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di acquisizione dell’esito della notifica, all’Ufficio di collegamento del DF-DRI, tramite posta elettronica certificata, una comunicazione contenente i seguenti elementi informativi:
- numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dall’altro Stato Membro;
- termine di notifica indicato dall’altro Stato Membro;
- data di notifica;
- provincia/ambito di perfezionamento della notifica;
- tipologia di notifica.
A questo punto l’ufficio di collegamento del DF-DRI informa l’autorità estera richiedente in merito all’avvenuta notifica non appena riceve la comunicazione dall’Agente.
E’ inoltre previsto un resoconto mensile sulle posizioni aperte con il quale l’agente della riscossione invia, tramite posta elettronica certificata, all’ufficio di collegamento del DF-DRI le informazioni riepilogative dell’attività in corso.
Quando viene fornita l’informazione circa l’avvenuta trasmissione della relata di notifica, la posizione interessata sarà espunta dalle successive rendicontazioni.
L’art. 4 del decreto affronta anche il caso inverso in cui la richiesta provenga dalle autorità italiane.
Anche i Comuni, le Province e le Regioni possono inviare in via telematica all’Ufficio di collegamento la richiesta di notifica alla quale devono essere allegati l’originale o la copia certificata di ciascun documento da notificare.
Prima di spedirla l’ufficio di Collegamento esamina la correttezza formale della richiesta.
Può accadere che vi siano disposizioni contenute negli accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che stabiliscono un’assistenza reciproca più ampia rispetto a quella prevista dalla disciplina comunitaria.
In questo caso l’ufficio di collegamento provvede alla notifica secondo le procedure vigenti nell’ordinamento nazionale.